Regione Piemonte
Il modulo di dichiarazione anagrafica può essere scaricato dal link sottostante oppure può essere ritirato rivolgendosi allo Sportello negli orari di apertura al pubblico.
Scaricare il modulo di dichiarazione anagrafica per lo spostamento di una sola persona.
Scaricare il modulo di dichiarazione anagrafica per lo spostamento di più persone.
Documenti da presentare o inviare in allegato
Per ogni persona interessata al cambiamento di residenza devono essere obbligatoriamente presentati o inviati in allegato al modello di dichiarazione di residenza:
- documento di identità;
- codice fiscale
dimostrazione del titolo di occupazione dell’immobile di dimora abituale o Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che ne dimostri il possesso, nei casi 1/ 2/ 4 previsti dal modello Ministeriale. E’ possibile inoltre scaricare direttamente i seguenti modelli:
Modulo 1: Dichiarazione sostitutiva resa da chi sottoscrive il cambio di residenza
Modulo 2: Dichiarazione sostitutiva resa dal proprietario dell'immobile
Per i maggiorenni sono inoltre necessari i seguenti dati, da inserire direttamente nella dichiarazione di residenza:
- gli estremi della patente di guida;
- gli estremi della targa degli autoveicoli e ciclomotori intestati ad ogni componente della famiglia
Tutti gli interessati maggiorenni dovranno sottoscrivere il modulo.
Una volta compilato è possibile consegnare il modulo:
- direttamente all’Ufficio Anagrafe;
- mediante posta ordinaria o raccomandata R/R indirizzata a: Comune di Galliate - Piazza Martiri della Libertà n. 28 – 28066 Galliate. In questo caso, è necessario allegare la fotocopia di un documento d’identità valido del dichiarante;
- per posta elettronica all’indirizzo comune@comune.galliate.no.it allegando alla mail i file del modulo compilato e firmato, e di una copia della carta di identità del richiedente (acquisiti tramite scanner) e altra eventuale documentazione da allegare alla richiesta;
- per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: comunegalliate@legalmail.it (solo se anche il mittente è provvisto di PEC personale), allegando alla mail i file del modulo compilato e firmato e di una copia della carta di identità del richiedente (acquisiti tramite scanner) e altra eventuale documentazione da allegare alla richiesta.
Ai sensi dell’art. 5, c. 3, del d.l. 5/2012, l’Ufficiale d’Anagrafe, entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni, effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione o di ricezione.
Il Comune di nuova iscrizione, nelle more del ricevimento della comunicazione da parte del Comune di precedente iscrizione (che è tenuto a inviare la cancellazione anagrafica con i dati integrati e corretti riguardanti l’interessato, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dal Comune di nuova iscrizione), può rilasciare solo certificazioni relative alla residenza e allo stato di famiglia.
L’Ufficio Anagrafe rilascia a tutti i richiedenti una comunicazione di avvio del procedimento (così come previsto dall’art. 7 della legge n. 241/90), e informa gli interessati relativamente agli accertamenti che verranno svolti per comprovare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione stessa. Nei 45 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione infatti, l’Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione). Trascorsi i suddetti termini senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata (silenzio-assenso).
In merito agli accertamenti svolti dall’Ufficio Anagrafe si segnala che, nel caso di riscontrate dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
Conseguentemente si procederà alla segnalazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Inoltre, in caso di esito negativo degli accertamenti ovvero di verificata assenza dei requisiti, verrà ripristinata la posizione anagrafica precedente.
Patenti e documenti di circolazione
La legge n. 120/2020, conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha introdotto alcune importanti modifiche al codice della strada, tra cui anche la modifica dell’aggiornamento dei dati relativi all’indirizzo di residenza di un proprietario di veicoli.
In particolare l’art. 49 abolisce il rilascio di un tagliando adesivo che il cittadino aveva l’obbligo di applicare sul documento di circolazione ai fini dell’aggiornamento della carta di circolazione – oggi “Documento Unico”. Dispone invece l’obbligo di richiedere unicamente l’aggiornamento dei dati contenuti nell’Archivio Nazionale Veicoli (ANV). Pertanto – precisa la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/10/2020 – la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione.
La suddetta circolare precisa inoltre che, tramite le apposite funzioni rese disponibili sul Portale dell’Automobilista, il cittadino può scaricare un’attestazione, in formato pdf, contenente i dati di residenza, così come registrati nell’ANV, da esibire in caso di necessità. Per maggiori informazioni consultare Il Portale dell'Automobilista.
La procedura è gratuita.
DPR 223/89 e successive modifiche
DL 9 febbraio 2012, n. 5, art. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35
Circolare n. 9/2012 Ministero dell’Interno
Art. 5 Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80
Circolare n. 14/2014 Ministero dell’Interno
Responsabile del procedimento Dott.ssa Licia Stara (Responsabile del Settore Demografico)
Incaricato dell'istruttoria: Sportello Anagrafe
e-mail: anagrafe@comune.galliate.no.it
telefono: 0321/800702 - 0321/800704
Aree Tematiche:
Residenza