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Scheda informativa

ISCRIZIONE ANAGRAFICA (RESIDENZA) DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

 
Settore: DEMOGRAFICO
Data ultimo aggiornamento: 24/08/2011

Cosa è

Il cittadino extracomunitario, cioè non appartenente a paesi dell’Unione Europea, che intende chiedere il trasferimento della residenza da altro Comune italiano o da Stato straniero, nel Comune di Galliate, deve rivolgersi personalmente all’Ufficio Anagrafe.
Per chiedere il trasferimento di residenza bisogna avere la dimora abituale a Galliate.


Dove andare

Occorre presentarsi personalmente allo sportello dei Servizi Demografici (Anagrafe), aperto:

- dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30;
- mercoledì dalle 15,00 alle 17,00.


Cosa si deve fare

Nel caso di trasferimento di nuclei familiari la denuncia può essere presentata da un qualsiasi componente della famiglia, purché maggiorenne.
Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi ne esercita la potestà o la tutela.
STRANIERI DIMORANTI IN CONVIVENZA (COMUNITA’)
La denuncia di trasferimento di residenza del cittadino straniero dimorante in convivenza è di competenza del capo convivenza e non del diretto interessato.

La documentazione da presentare, per tutti i componenti della famiglia, è:

  • passaporto, o, se proveniente da altro Comune italiano, valido documento di riconoscimento;
  • permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dalla Questura oppure la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, insieme alla copia di quest’ultimo.
  • codice fiscale (originale del tesserino cartaceo o plastificato) di tutte le persone che chiedono la residenza a Galliate. I dati sul Codice Fiscale devono corrispondere esattamente a quelli risultanti dal passaporto.

Se il richiedente è in attesa del primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per motivi familiari (ricongiungimento), occorre presentare altra documentazione che verrà richiesta dall’Ufficio Anagrafe.
I minori di anni 14 devono essere iscritti sul permesso di soggiorno o sulla carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori.
Per il minore, successivamente al compimento del 14° anno di età, dovrà essere richiesto permesso di soggiorno autonomo.


Come avviene

Accolta la richiesta di trasferimento di residenza, il Settore Servizi Demografici compila un verbale con i dati dichiarati dall’interessato e lo invia al Comando di Polizia Municipale per gli accertamenti a domicilio. Il vigile, a seguito del sopralluogo, con il quale constata l’effettiva presenza del nucleo presso il domicilio dichiarato, completa il verbale e lo restituisce all’Ufficio Anagrafe.
Quando si tratta di trasferimento della residenza da altro Comune italiano, la pratica di richiesta di trasferimento di residenza viene trasmessa al vecchio Comune di residenza che ha l'obbligo di restituzione della stessa entro 20 giorni dal ricevimento, ad eccezione di casi e situazioni particolari per le quali il termine può essere prorogato, dandone comunicazione al nuovo Comune di residenza.
La procedura è normalmente completata in 2 mesi, salvo i casi di cui sopra.
Le certificazioni possono essere rilasciate ai nuovi iscritti in Anagrafe, successivamente al perfezionamento della pratica; nel frattempo tutti coloro che devono attestare la nuova residenza, possono ricorrere all'Autocertificazione (es. Autocertificazione di residenza per allacciamento contatore Enel).
La data di decorrenza della residenza è quella della richiesta di residenza.

ANNOTAZIONE DELLA VARIAZIONE ANAGRAFICA SUL PERMESSO DI SOGGIORNO
Il cittadino extracomunitario residente in Italia, deve comunicare al Questore competente per territorio, entro 15 giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale (art. 6 – D.Lgs. 40/98)


Informazioni

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Silvia Dalla Piazza (Responsabile del Settore Servizi Demografici)
e-mail: anagrafe@comune.galliate.no.it
telefono: 0321/800702


Riferimenti normativi

D.P.R. 223/89; D.Lgs. 40/98; D.P.R. 394 31/08/99; D.P.R. 334 18/10/04;
Circolare Ministero Interno n. 12/2005 del 02/03/2005.
Circolari n. 42/2006, n. 16/2007 e n. 47/2007