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Scheda informativa

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

 
Settore: FINANZE
Data ultimo aggiornamento: 14/09/2011

Cosa è

La T.A.R.S.U. (Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani) è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte operative esistenti nel territorio comunale, sia che si tratti di abitazioni (UTENZE DOMESTICHE) sia che si tratti di attività produttive industriali, professionali, di servizi, commerciali, artigianali e così via (UTENZE NON DOMESTICHE). La tassa è dovuta anche se l’immobile non è utilizzato.
Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali di abitazioni civili, cioè i cortili, i giardini, gli orti ecc.
La tassa è determinata in base ai seguenti elementi:

1) per tutte le utenze, con riferimento alle superfici dei locali, prendendo in considerazione la superficie netta di calpestio, esclusi quindi i muri;
2) ulteriore criterio a seconda del tipo di utenza:

A) per le abitazioni, anche in base al numero delle persone che compongono il nucleo familiare,
B) per le attività produttive, anche in base a determinati coefficienti potenziali di produzione che tengono conto della quantità di rifiuto relativa alla tipologia di attività.

Inoltre, dal 2006 la tassa è composta da una parte fissa e da una parte variabile: la parte fissa è relativa ai costi generali del servizio, la parte variabile è riferita alla produzione di rifiuti delle singole tipologie di utenza.
Non sono soggetti a tassa, a titolo esemplificativo:

  • centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici (cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili);
  • soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
  • parti comuni del condominio;
  • unità immobiliari prive di utenza elettrica e idrica o prive di utenza elettrica e di arredi;
  • fabbricati danneggiati e non agibili.

Dove andare

Chi occupa o detiene i locali o le aree scoperte deve presentare denuncia all'Ufficio Tributi del Comune.
Allo stesso Ufficio bisogna rivolgersi per avere precisazioni circa la propria situazione tributaria.
L’Ufficio Tributi è aperto:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30;
- il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00


Cosa si deve fare

Chi occupa o detiene per la prima volta locali o aree scoperte operative, deve presentare denuncia su apposito modulo entro sessanta giorni dalla data di inizio dell'occupazione o detenzione; nell’ipotesi in cui l’occupante o il detentore non presenti denuncia, si presume che i locali o le aree siano a disposizione del proprietario, che deve comunque presentare la denuncia.
La denuncia va presentata, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine sopra indicati, anche nel caso in cui i locali e le aree non siano tassabili, in quanto non possono produrre rifiuti o per loro natura, o per l’uso cui sono stabilmente destinati o, ancora, perché non sono oggettivamente utilizzabili; tali circostanze devono essere evidenziate nella denuncia ed adeguatamente comprovabili, in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
In caso di presentazione della denuncia oltre il 60° giorno (c.d. ravvedimento operoso), viene applicata una sanzione ridotta e, se dovuti, gli interessi.
Nel caso in cui l’abitazione con mobilio venga concessa in locazione per un periodo sino a due anni, la denuncia e il pagamento della tassa devono essere fatti dal proprietario dell’appartamento. Tuttavia, la denuncia ed il pagamento della tassa possono essere a carico dell’affittuario a condizione che il contratto sia di durata superiore ad una anno ed uguale o inferiore a due anni e che l’affittuario abbia la residenza nel Comune di Galliate.
La dichiarazione va presentata entro lo stesso termine se si cambia casa ed indirizzo all’interno del Comune (variazione di domicilio), se si ampliano e modificano locali e aree, se ci sono variazioni circa l’uso dei locali e delle superfici (variazioni d’uso).
Occorre dare comunicazione all'Ufficio Tributi, sempre, anche per la cessazione d'occupazione o detenzione per vari motivi: trasferimento di residenza, sopravvenuta inagibilità del fabbricato, alloggio sfitto, etc.
In caso di mancata o infedele denuncia il Comune esegue accertamenti d'ufficio ed applica le sanzioni previste dal D. Lgs. 507/93.
Per le abitazioni, il numero di persone per il calcolo della tassa è il seguente:

1) per i residenti, il numero risultante dall’anagrafe al 1° gennaio dell’anno ovvero alla data di inizio occupazione se successiva al 1° gennaio;
2) per i non residenti, il numero di persone pari alla fascia massima; il contribuente può, entro sessanta giorni dal momento in cui viene a conoscenza del numero di persone attribuito dal Comune, comunicare un numero diverso, sempre con riferimento al 1° gennaio dell’anno ovvero alla data di inizio occupazione se successiva. Se necessario, anche il Comune può verificare il numero effettivo di persone.
In ogni caso, non vengono considerati facenti parte del nucleo familiare ai fini della tassa rifiuti:

  • congiunto che per motivi di salute, assistenza, rieducazione o altre finalità analoghe alle precedenti, sulla base di idonea documentazione probatoria risulti per più di sei mesi all’anno presso strutture sanitarie, assistenziali, rieducative e similari;
  • congiunto che possa dimostrare, sulla base di idonea documentazione probatoria, di aver acquisito la residenza o la dimora abituale per più di sei mesi anche non continuativi all’anno, per motivi di lavoro o di studio, in località posta al di fuori dal territorio comunale, in modo tale da non consentire l’abitualità della dimora nell’immobile o negli immobili condotti dal nucleo familiare nel Comune di Galliate.
  • congiunto deceduto nel primo semestre dell'anno di competenza; all'atto della formazione del ruolo, l'ufficio potrà tenere conto dei decessi risultanti sino a tale momento, provvedendo ai conseguenti aggiornamenti; nel caso in cui il ruolo sia già stato emesso, l'ottenimento del diritto allo sgravio, ovvero al rimborso, è subordinato alla presentazione di apposita istanza da presentarsi entro 60 giorni dalla data del pagamento a saldo dell'avviso di pagamento, oppure preventivamente al pagamento dell'avviso, o ancora entro la scadenza dell'ultima rata in caso di pagamento su cartella esattoriale.

Le variazioni anagrafiche (nascite, decessi, emigrazioni, immigrazioni) dei residenti sono acquisite automaticamente dall’ufficio tributi ed hanno effetto dall’anno successivo.
Si può ottenere una riduzione del 30% della tassazione, sia per la parte fissa che per la parte variabile, nei seguenti casi:

1) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo,effettivamente utilizzabili in quanto allacciate agli impianti ed arredate; per il calcolo della tassa, in questi casi si considera il numero dei componenti forfetariamente determinato in due unità, ovvero in una unità nel caso in cui il nucleo familiare del soggetto passivo sia costituito solo dallo stesso. Questa riduzione è valida sino a che l'alloggio non venga ceduto in locazione o comodato. La riduzione non spetta se l’alloggio a disposizione è comunque destinato alla locazione.
2) abitazioni il cui uso non sia continuativo in quanto l’occupante o il detentore, col proprio nucleo familiare, dimostri, sulla base di idonea documentazione probatoria, di aver acquisito la residenza o la dimora abituale per più di sei mesi continuativi all’anno in località posta al di fuori dal territorio comunale;
3) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale, non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi all’anno.
Per ottenere le riduzioni occorre presentare apposita domanda all’Ufficio Tributi: le riduzioni tariffarie sono applicate con effetto dal mese successivo a quello della denuncia.
Per le abitazioni, occupate da nucleo familiare residente, in cui l’umido domestico venga trattato per il compostaggio su terreno ubicato in Galliate, tramite composter o attrezzatura analoga, la tassa applicata viene ridotta del 20% per la sola parte variabile per ogni anno d’imposizione.
Gli interessati, per ottenere tale agevolazioe, devono presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale precisano di disporre di attrezzatura ed area verde pertinenziale idonee al compostaggio.

La riduzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della suddetta dichiarazione, ed ha efficacia anche per le annualità successive, salvo che il contribuente decida di non effettuare più il compostaggio: in tal caso è tenuto a comunicarlo all’ufficio. Tali utenti non possono conferire al servizio di raccolta il proprio rifiuto umido domestico e non ricevono la fornitura di contenitori e sacchetti; l’ufficio comunale competente verifica la sussistenza delle condizioni per la riduzione e l’effettivo utilizzo della compostiera.
A favore delle fasce deboli di popolazione, per le abitazioni occupate da tali nuclei familiari, sono state introdotte agevolazioni con riduzioni percentuali della tassa sia per la parte variabile che per la parte fissa.
L’agevolazione spetta ai nuclei familiari il cui Indice della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) non superi il minimo vitale ai fini dell’integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall’I.N.P.S.: in tal caso, la tassa è ridotta del 70%. Nel caso in cui l’ISEE superi ilminimo vitale ai fini dell’integrazione del minimo pensionistico ma sia inferiore od uguale ad un importo pari al minimo vitale incrementato del 30%, la tassa è ridotta del 50%.

Per beneficiare di tali agevolazioni, gli interessati devono presentare istanza all’ufficio tributi allegando il certificato I.S.E.E. in corso di validità, che deve essere richiesto ai CAAF convenzionati. La spesa per la dichiarazione I.S.E.E. è rimborsata solo in caso di concessione dell’agevolazione.
La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del pagamento a saldo dell’avviso di pagamento, oppure preventivamente al pagamento dell’avviso, o, ancora, entro la scadenza dell’ultima rata in caso di pagamento su cartella esattoriale.

Le attività produttive commerciali o di servizi possono ottenere anch’esse delle agevolazioni. Infatti, sono previste riduzioni percentuali nelle seguenti ipotesi:

1) se il titolare ha sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi tali da comportare una minor produzione di rifiuti (es: impianto di riscaldamento con utilizzo del truciolato di scarto); la riduzione è concessa nel limite massimo del 50% della parte variabile della tassa, con un limite minimo di € 50,00. Le spese sostenute devono essere documentate.
2) se il titolare documenta l’avvio al recupero dei rifiuti presso soggetti autorizzati; la riduzione massima è dell’ 80% della parte variabile della tassa dovuta, fino a concorrenza delle spese sostenute. Si considerano rilevanti le sole spese, addebitate da terzi al contribuente per l'avvio al recupero e debitamente documentate, inerenti i servizi di ritiro, trasporto e conferimento dei rifiuti da avviare al recupero nonchè le correlate spese per l'utilizzo di container, piattaforme, compattatori, presse e similari.

Le agevolazioni per le attività produttive sono concesse dal Responsabile del Tributo, con riduzione a consuntivo della tariffa-tributo, con sgravio o rimborso dell’eccedenza di tassa a ruolo risultante non dovuta.
Le istanze vanno presentate entro 60 giorni dalla conclusione dell’anno cui si riferiscono.

Al fine di ridurre i costi di gestione del servizio e di premiare comportamenti che consentano un minor impatto ambientale dello smaltimento dei rifiuti, l’Amministrazione Comunale incentiva la raccolta differenziata fissando delle percentuali obiettivo e stanziando apposite e correlate risorse finalizzate a finanziare parte dei costi dell’anno successivo. In caso di raggiungimento del risultato di raccolta differenziata prefissato, agli utenti del servizio nell’annualità seguente verrà richiesta, a parità di condizioni, una tassa inferiore.


Quanto costa

Per le tariffe del 2011, può essere consultata la relativa tabella in allegato. All’importo risultante dal calcolo, bisogna aggiungere, come sempre, gli ulteriori importi del 10% relativo alle addizionali ECA e del 5% per il tributo provinciale.
I pagamenti possono essere effettuati:

  • in banca e in posta con i bollettini RAV (Ruoli Mediante Avviso: sono i bollettini usati dai concessionari che trattano la riscossione di somme iscritte a ruolo, come ad esempio sanzioni per violazioni al codice della strada, tasse sulle concessioni governative, sullo smaltimento dei rifiuti)
  • a mezzo internet sul sito www.comune.galliate.no.it / pagamenti on line
  • agli sportelli Sestri in piazza Gramsci n° 6 a Novara

Informazioni

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Mainini (Responsabile del Settore Finanze)
e-mail: tributi@comune.galliate.no.it
telefono: 0321/800750-1-7


Riferimenti normativi

D.Lgs. 15 novembre 1993 N. 507.
Regolamento Tarsu vigente nell'anno di imposizione.

 

 

 
Modulo/i
Tariffe TARSU anno 2011 (12,11 kB, pdf)
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