Scheda informativa
PATENTE A PUNTI
All’atto del rilascio della patente di guida viene attribuito un punteggio iniziale di 20 punti. In caso di violazioni al codice della strada, il punteggio verrà ridotto a seconda della gravità dell’infrazione commessa fino a un massimo di 10 punti per ogni violazione e con un massimo di 15 punti, nel caso di più violazioni contemporanee. Per le violazioni commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente, le riduzioni verranno raddoppiate. La riduzione è effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione: nel caso di mancata identificazione di questi, al proprietario del veicolo, che non comunichi, entro sessanta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della violazione, verrà applicata una multa (sanzione) senza riduzione dei punti dalla patente (sentenza della Corte Costituzionale n. 27 depositata il 24/01/05).
Si possono recuperare i punti sottratti a causa delle infrazioni commesse seguendo degli appositi corsi di aggiornamento presso le Autoscuole o altri centri autorizzati dal Ministero dei Trasporti.
Inoltre, ogni biennio trascorso senza commettere violazioni al Codice della Strada vengono assegnati due punti, fino ad un massimo di 30 punti totali.
Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente dovrà sottoporsi all’esame di idoneità tecnica (art. 128 del Codice della Strada).
Per conoscere il proprio punteggio in tempo reale è possibile telefonare al n. 848782782 (al costo di una telefonata urbana), oppure consultare il “portale dell’automobilista”, che si trova sul sito del Ministero dei Trasporti .
ALCUNE REGOLE
Il punteggio che viene tolto dalla patente varia a seconda del tipo di violazione commessa al Codice della Strada.
Ad esempio, a chi non indossa la cintura di sicurezza, vengono tolti 5 punti, a chi fa un uso improprio degli abbaglianti vengono tolti 3 punti.
Altra regola da ricordare, per esempio, che se non rispettata comporta la sottrazione dei punti dalla patente, consiste nell’obbligo, per i veicoli a motore, di utilizzare luci di posizione e fari anabbaglianti durante la marcia, su tutte le strade, anche di giorno, fuori dai centri abitati. In città, invece, l’accensione resta facoltativa (ad eccezione di ciclomotori e motocicli, per i quali, invece, l’obbligo rimane anche nei centri abitati).
Aspre le sanzioni anche in materia di competizioni in velocità non autorizzate e per chi non indossa il casco (obbligatorio anche per i quadricicli non dotati di carrozzeria chiusa o di cellula di sicurezza), così come per chi guida contromano.
Sanzioni pesanti per conducenti professionali che non osservano i periodi di guida, di riposo e di pausa e in casi di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato.
Obbligo, anche, fuori dai centri abitati, nelle ore notturne e anche di giorno in presenza di scarsa visibilità, in caso di sosta forzata, di scendere solo se si indossa il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. L’obbligo c’è anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta.
In caso di violazioni, le persone obbligate al pagamento possono, entro 60 giorni dalla contestazione su strada o notifica della multa, in alternativa al ricorso al Prefetto, proporre ricorso al Giudice di Pace competente per il luogo in cui è avvenuta la violazione. Il ricorso è proponibile solo se non viene effettuato il pagamento in misura ridotta e deve essere depositato oppure inviato per posta presso la cancelleria del Giudice di Pace.
Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti www.trasporti.gov.it , www.aci.it e www.ilportaledellautomobilista.it
D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni)


