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Scheda informativa

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (DIA EDILIZIA)

 
Settore: GESTIONE DEL TERRITORIO
Data ultimo aggiornamento: 02/02/2011

Cosa è

Si chiama Denuncia di Inizio Attività (DIA) la comunicazione che il proprietario dell’immobile o chi ne ha titolo presenta al Comune almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, corredata da una relazione dettagliata delle opere che intende eseguire, dagli elaborati grafici sottoscritti da un progettista abilitato e dal proprietario, dalla documentazione fotografica dell’esistente e dall’attestazione di proprietà.
E’ possibile utilizzare la DIA per realizzare, in particolare, i seguenti tipi di interventi :
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- interventi di ristrutturazione che non comportino aumento di volume e non alterino la sagoma dell’edificio.
Le opere che si intendono realizzare devono essere conformi al Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) vigente, al regolamento edilizio comunale, devono rispettare le norme igienico-sanitarie, sismiche, di sicurezza, di contenimento energetico. Dovranno essere rispettati, inoltre, il Codice Civile e le leggi Statali e Regionali in materia edilizia.
La DIA ha validità triennale.


Cosa si deve fare

L’interessato deve rivolgersi ad un tecnico abilitato per la redazione del progetto.
Il modulo di denuncia può essere ritirato presso lo Sportello del Cittadino (dell’URP) aperto:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
- mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00
oppure presso lo Sportello Unico per l’Edilizia, dove è possibile ricevere anche informazioni tecniche.
Lo Sportello Unico per l’Edilizia è aperto:
- da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
- mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Nel modulo devono essere indicati i dati del richiedente avente titolo, del tecnico progettista, del Direttore dei lavori, della Ditta esecutrice delle opere e il dettaglio delle opere da realizzare. Contestualmente, nello stesso modulo, il tecnico deve sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione in cui attesta che tutto il progetto rispetta la vigente normativa edilizio urbanistica.

Al modulo il tecnico deve allegare relazione tecnica, elaborati grafici, la visura catastale, foto dell’esistente ed atto che comprovi il titolo a costruire.

E’ necessario presentare all’Ufficio Protocollo la denuncia che non è soggetta ad imposta di bollo, indirizzata al Sindaco e corredata dai seguenti elaborati:
- relazione asseverata dal progettista abilitato e relazione tecnico descrittiva delle opere
- elaborati grafici (in unica copia) a firma del tecnico e del richiedente
- documentazione fotografica, visura catastale e titolo a costruire (atto di compravendita, compromesso)
- DURC dell' impresa esecutrice

L’Ufficio Protocollo è aperto:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
- mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00


Come avviene

Dopo la presentazione da parte del dichiarante della DIA all’Ufficio Protocollo, completa della documentazione richiesta, il procedimento si sviluppa nel seguente modo:

- l’Ufficio Protocollo restituisce una copia della denuncia protocollata per ricevuta ed inoltrala pratica allo Sportello Unico per l’Edilizia;
- il richiedente con la propria copia deve poi recarsi allo Sportello Unico per l’Edilizia ad effettuare il versamento di € 52,00 per diritti di segreteria;
- lo Sportello Unico per l’Edilizia attribuisce alla denuncia un numero progressivo, controlla le conformità del progetto, la completezza degli elaborati e dei documenti allegati;
- trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della DIA, senza che lo Sportello Unico dell’Edilizia abbia richiesto integrazioni, se è stato presentato il DURC dell' impresa esecutrice, è possibile iniziare i lavori. Se vengono richieste integrazioni, i termini si interrompono ed i 30 giorni ripartono dalla consegna di quanto richiesto;
- quando viene riscontrata l’assenza dei requisiti di conformità, nei trenta giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza, viene notificato all’interessato l’ordine motivato di non effettuare l’intervento;
- l’interessato può comunque ripresentare la DIA con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa Edilizia ed Urbanistica vigente.

Prima di iniziare i lavori, l’interessato deve comunicare allo Sportello Unico dell’Edilizia il nominativo o la ragione sociale della ditta esecutrice. Alla comunicazione dovrà essere allegata la documentazione prevista per legge (D.Lgs 09/04/2008 n. 81 e s.m.i), che consiste:

  • per la lettera b) in una dichiarazione dell’impresa esecutrice dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, e del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
  • per la lettera b-bis: certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’INPS, dall’INAIL e dalla Cassa Edile. In alternativa la ditta potrà avvalersi della possibilità di autocertificare ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Ultimato l’intervento, il progettista o altro tecnico abilitato deve attestare le conformità dell’ opera al progetto presentato con la DIA, mediante la presentazione, tramite l’Ufficio Protocollo, allo Sportello Unico per l’Edilizia di un certificato di collaudo finale.


Quanto costa

La DIA e la documentazione allegata non sono soggetti all’imposta di bollo di Euro 52,00 per diritti di segreteria.


Informazioni

Responsabile del procedimento: Arch. Manuela Signorotti (Settore Gestione del Territorio)
e-mail: urbanistica@comune.galliate.no.it
sp.unico@comune.galliate.no.it
telefono: 0321/800780


Riferimenti normativi

D.P.R. 06/06/2001 n° 380 e s.m.i.
D.Lgs. 27/12/2002 n° 301
D.Lgs.09/04/2008 n. 81 e s.m.i.

In particolare:

D.Lgs.09/04/2008 n. 81.
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall' INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.

 
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