Scheda informativa
ACCESSO AGLI ATTI
Ogni Pubblica Amministrazione, tra cui anche il Comune, ha il dovere di rendere trasparente la propria attività; per questo deve garantire il diritto di accesso agli atti amministrativi a tutti i soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici e diffusi (associazioni, istituzioni, comitati ecc...), che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, collegato al documento al quale è chiesto l'accesso, sulla base di quanto stabilito dalla legge sull'accesso agli atti (L. 241/1990).
Il diritto di accesso agli atti amministrativi si realizza mediante la presa visione e/o l'estrazione della copia di tali documenti. Si intendendo per "atti amministrativi" tutte le informazioni di cui le Pubbliche Amministrazioni dispongono in qualsiasi forma, ossia ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie (scritti, disegni, filmati, registrazioni, dischetti informatici, circolari, pareri, ecc...).
La richiesta di accesso agli atti deve essere sempre motivata.
Deve comunque essere garantito l’accesso ai documenti amministrativi che sono necessari per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e secondo quanto disposto dall’art. 60 della legge 196/2003 (Legge sulla privacy).
Tutti i documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dalla Pubblica Amministrazione sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati dalla legge stessa (coperti dal segreto di stato, relativi a procedimenti tributari, legati alla sicurezza e difesa nazionale, alla prevenzione e repressione della criminalità ecc...), dai regolamenti governativi o dai regolamenti delle singole Amministrazioni.
Sono sottratti all’accesso anche gli atti predisposti per la preparazione di regolamenti, piani o programmi (es. piani regolatori, programmi di servizio pubblico, bilanci, ecc...).
Se un atto rinvia o comunque si riferisce ad altro documento (un parere, un accertamento, ecc.) gli interessati hanno diritto di consultare e di avere copia anche di quest’ultimo; inoltre, è possibile chiedere di visionare o avere copia di un atto detenuto da una Pubblica Amministrazione, ma formato da altra Amministrazione o da privati.
Per tutti quei documenti che per legge devono necessariamente essere resi conoscibili alla collettività, l'accesso è assicurato direttamente dal Comune con la pubblicazione, il deposito o altra forma pubblicitaria, comprese quelle attuabili con strumenti informatici, in particolare con l’Albo Pretorio on line..
La richiesta di accesso può essere fatta direttamente al Responsabile dell'accesso agli atti dell'Ufficio che ha prodotto l'atto o il documento, o che lo detiene stabilmente.
In alternativa, è possibile rivolgersi anche allo Sportello del Cittadino (dell’URP), che è aperto:
- da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
- mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
Lo Sportello del Cittadino dà informazioni ed indicazioni rispetto alle modalità dell’accesso agli atti ed ai Responsabili del procedimento di accesso, può rilasciare direttamente copie di delibere, bandi, ordinanze, leggi e decreti, ecc...
La richiesta può essere fatta sia verbalmente (accesso informale) sia per scritto, compilando l’apposito modulo od inviando una richiesta direttamente al Comune, intestandola impersonalmente al Sindaco (accesso formale).
E’ sufficiente la richiesta verbale e senza la necessità di dimostrare un interesse specifico per:
- Piano Regolatore Generale e sue varianti
- Statuto Comunale
- Regolamenti Comunali
- Documenti di programmazione e rendicontazione finanziaria quali Bilancio di previsione annuale e pluriennale, relazione revisionale e programmatica, programma delle opere pubbliche, rendiconto annuale;
Per la richiesta scritta occorre compilare un modulo appositamente predisposto, oppure inviare al Comune una domanda in carta semplice,
- con l’indicazione delle proprie generalità e di ogni elemento utile per permettere all’Amministrazione di rilevare la legittimità della richiesta;
- con le indicazioni specifiche che permettano di individuare i documenti;
- con la motivazione per cui si richiede l’accesso.
La richiesta va inviata per posta, per fax, o per Posta Elettronica Certificata, oppure ancora consegnata all'Ufficio interessato, all’Ufficio Protocollo o all’U.R.P.
La richiesta viene esaminata dal Responsabile del procedimento e se ci sono cause che ostacolano il diritto all'accesso il Responsabile ne dà comunicazione al richiedente con lettera scritta, invitandolo a regolarizzare la sua posizione.
L'accesso si realizza mediante l'estrazione ed, eventualmente, la copia della documentazione richiesta, direttamente presso l'Unità Organizzativa interessata (cioè presso l'Ufficio che detiene i documenti).
L'accesso agli atti deve essere garantito entro 30 giorni dalla data di richiesta. Entro lo stesso termine deve essere data comunicazione motivata dell'eventuale diniego o differimento.
La consultazione di documenti non comporta alcuna spesa.
E’ previsto un rimborso spese per il rilascio di copie o per il trasferimento di dati su CD, oltre alle eventuali spese per bolli, diritti di ricerca e di visura.
Legge 241/90 e successive modificazioni
Regolamento in materia di termine, procedimento amministrativo e accesso agli atti (approvato con Del. G.C. n° 50 del 26.11.2009)
Statuto comunale
Art. 10 L. 267/2000


