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Scheda informativa

CONGEDI AL GENITORE PER I FIGLI

 
Settore: URP E INNOVAZIONE
Data ultimo aggiornamento: 18/05/2012

Cosa è

Il congedo di maternità/paternità consente alla madre e/o al padre lavoratori dipendenti la posibilità di assentarsi dal lavoro per la nascita, l'affidamento o l'adozione di un figlio. La vigente normativa sancisce infatti anche in favore del padre lavoratore dipendente, il diritto all'astensione obbligatoria (in determinati casi), facoltativa ed al permesso per malattie del figlio, anche se la madre non ne abbia diritto, trovandosi nella condizione di disoccupata, collaboratrice familiare, lavoratrice a domicilio, lavoratrice autonoma...

I congedi previsti per legge sono di tre tipi:

1. il congedo di maternità (astensione obbligatoria): è il diritto della madre di astensione di cinque mesi dall'attività lavorativa nel periodo compreso tra i due mesi precedenti ai tre successivi la data del parto. E' possibile per la madre lavoratrice richiedere la flessibilità del congedo: la madre può richiedere di astenersi dal lavoro solo il mese precedente il parto e quindi di prolungare a 4 mesi il congedo obbligatorio dopo il parto. Tale flessibilità è subordinata al parere positivo del ginecologo del SSN. L'astensione obbligatoria spetta al padre del bambino per il periodo del post partum solo in caso di morte o grave infermità della mamma, abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo al padre del bambino.
2. il congedo parentale (astensione facoltativa): è il diritto di congedo entro i primi 3 anni del bambino per un periodo massimo di sei mesi (180 giorni); l'astensione facoltativa viene così divisa fra i genitori: alla madre lavoratrice, alla fine dell'astensione obbligatoria, per un periodo non superiore a sei mesi, continuativo o frazionato; al padre lavoratore per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; nel caso di un solo genitore (padre o madre), l'astensione facoltativa spetta per un periodo, anche frazionato, non superiore a 10 mesi. Il padre lavoratore dipendente può utilizzare l'astensione facoltativa anche qualora la madre del bambino non lavori o durante l'astensione obbligatoria della madre. Padre e madre possono usufruire di tale congedo anche contemporaneamente.
3. riposi orari per allattamento: la madre lavoratrice ha diritto, una volta rientrata sul posto di lavoro e fino al compimento del primo anno di età del bambino, di riposi giornalieri di 2 ore per l'allattamento del bambino; il padre del bambino non ha diritto di usufruirne in contemporanea alla madre. Ha invece diritto dei riposi per allattamento il padre se la madre è lavoratrice autonoma.
4. permesso per malattia del figlio: entrambi i genitori hanno diritto ad assentarsi alternativamente dal lavoro durante le malattie del bambino di età non superiore a 8 anni. Fino a tre anni di età non sono previsti limiti temporali per i permessi, mentre dai 3 agli 8 anni è previsto il limite di 5 giorni l'anno per ciascun genitore.

I diritti previsti per i genitori naturali, sono riconosciuti anche ai genitori adottivi ed affidatari. Nel caso in cui il figlio adottivo o affidatario abbia, al momento dell'ingresso in famiglia, una età compresa tra 6 e 12 anni, l'astensione facoltativa ed i permessi per malattia possono essere fruiti entro i primi tre anni, quindi fino ad un'età massima di 15 anni.


Cosa si deve fare

Per l’effettivo esercizio del diritto del congedo parentale i genitori devono informare, salvo obiettiva difficoltà, il datore di lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni o secondo modalità previste dai contratti collettivi.
Per quanto riguarda i permessi per malattie del figlio, le malattie del bambino vanno certificate da un medico specialista del Sistema Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. I genitori devono, inoltre, autocertificare che l’altro genitore non si astiene dal lavoro, negli stessi giorni e per lo stesso motivo.
I periodi di assenza per le malattie del bambino sono conteggiati nell’anzianità di servizio ma non hanno effetti sulle ferie e sulla tredicesima mensilità.


Informazioni

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.inps.it


Riferimenti normativi

L. 08/03/2000, n. 53
D.Lgs.26/03/2001, n. 151