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Scheda informativa

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER I TRIBUTI COMUNALI

 
Settore: FINANZE
Data ultimo aggiornamento: 22/02/2012

Cosa è

Quando il contribuente non ha effettuato il pagamento di un tributo alla scadenza (I.C.I., imposta sulla pubblicità, tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti ed alcuni casi relativi alla tassa annuale per lo smaltimento rifiuti), con il ravvedimento operoso può rimediare a tale dimenticanza effettuando il pagamento del dovuto con l’aggiunta di un ulteriore importo per sanzioni ridotte ed interessi. Il pagamento dopo la scadenza (cosiddetto tardivo) della sola imposta senza sanzioni ed interessi da parte del contribuente ha come conseguenza che il Comune, verificata la situazione, deve applicare la sanzione piena e gli interessi.


Dove andare
  • All’Ufficio Tributi per il ravvedimento operoso relativo all’imposta comunale sugli immobili ed alla tassa giornaliera di smaltimento rifiuti.
  • Alla società A.I.P.A. S.p.A. per il ravvedimento operoso relativo all’imposta sulla pubblicità (Tel. 0321/960996; tel. 3405404765)

L’Ufficio Tributi è aperto:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30;
il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.


Cosa si deve fare

Il contribuente deve:

  1. calcolare l’imposta non versata alla scadenza;
  2. conteggiare la sanzione ridotta del 2,5% sull’imposta dovuta se effettua il versamento entro 30 giorni dalla scadenza oppure la sanzione ridotta del 3% sull’imposta dovuta se il versamento viene effettuato oltre trenta giorni dalla scadenza; queste sanzioni sono applicabili per ravvedimenti relativi all’imposta dovuta sino a tutto il 2010; per ravvedimenti relativi all’imposta dovuta dal 2011 (prima scadenza 16 giugno 2011) le sanzioni saranno le seguenti: sanzione ridotta del 3% sull’imposta dovuta se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza oppure sanzione ridotta del 3,75% sull’imposta dovuta se il versamento viene effettuato oltre trenta giorni dalla scadenza;
  3. conteggiare gli interessi al tasso legale vigente con maturazione giorno per giorno (vedi prospetto dei tassi legali);
  4. sommare gli importi delle voci indicate e provvedere ad effettuare il pagamento utilizzando un bollettino apposito (lo stesso che viene utilizzato per il pagamento dell’ICI), barrando la casella “ravvedimento operoso”, oppure utilizzando il Modello F24, riportando i relativi codici tributo, anche per le sanzioni e gli interessi.

Ravvedimento "sprint":
per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione per il ravvedimento breve (1/10 del 30%=3%) è ulteriormente ridotta ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo; detto con altre parole, al versamento ritardato si applica una sanzione del 0,2% per ogni giorno di ritardo dal 1° al 14° giorno (es: per un pagamento al 3°giorno, la sanzione diventa 0,2 * 3= 0,6 %), mentre dal 15° al 30° giorno si applica l'attuale sanzione del 3% per il ravvedimento breve ed oltre i 30 giorni scatta il ravvedimento lungo con l'applicazione del 3,75%.

Se il pagamento effettuato dal contribuente non comprende anche la sanzione e gli interessi, il Comune applicherà la sanzione piena del 30% sull’imposta versata.
Tasso di interesse legale (articolo 1284 del Codice civile):

Il ravvedimento operoso è effettuato con il pagamento dell'apposito bollettino o del Mod. F24 presso l'ufficio postale o presso gli sportelli bancari: occorre presentarsi con il bollettino o il modello già compilato.

Il ravvedimento può essere fatto:

  1. entro 30 giorni dal mancato pagamento, applicando la sanzione ridotta del 2,5% più gli interessi calcolati al tasso legale dal giorno di scadenza al giorno di pagamento ritardato;
  2. oltre 30 giorni dal mancato pagamento applicando la sanzione ridotta del 3% più gli interessi calcolati al tasso legale dal giorno di scadenza al giorno di pagamento ritardato.

Il ravvedimento operoso non è possibile:

  1. nel caso in cui l’Ufficio Tributi abbia già accertato il mancato pagamento e notificato al contribuente il provvedimento con le sanzioni e gli interessi oppure quando l’Ufficio Tributi abbia già iniziato l’attività di controllo con accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali le persone interessate abbiano avuto conoscenza mediante notifica a loro indirizzata di un atto dell’ufficio;
  2. nel caso in cui l’Ufficio Tributi abbia emesso provvedimenti di accertamento solo per alcuni anni d’imposta se il contenuto ed i termini della violazione contestata dall’Ufficio Tributi siano identici anche per gli anni successivi.

Informazioni

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Mainini. (Responsabile del Settore Finanze)
e-mail: tributi@comune.galliate.no.it
telefono: 0321/800750 e 0321/800751


Riferimenti normativi

D.Lgs. n. 471/1997 – Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi a norma dell’art. 3, comma 133, lett. q) della L. 23/12/1996, n. 662;
D.Lgs. n. 472/1997 - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della L. 23/12/1996, n. 662;
Regolamento Generale delle Entrate.

 
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