Regione Piemonte
I cittadini dell'Unione Europea hanno diritto di soggiornare nel territorio italiano per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione e formalità, salvo il possesso di un documento di identità valido per l'espatrio rilasciato dal paese d'origine.
Per un periodo superiore a tre mesi possono soggiornare in Italia a condizione che dimostrino di poter provvedere al proprio sostentamento e a quello dei propri familiari, in quanto lavoratori autonomi o subordinati, o in possesso di risorse economiche sufficienti e titolari di una assicurazione sanitaria.
Le disposizioni relative alla residenza dei cittadini comunitari (d.Lgs n.30/2007) si applicano anche nei confronti dei cittadini e familiari di Andorra, Città del Vaticano, Islanda, Monaco, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, San Marino.
Il cittadino dell’Unione che soggiorni nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi ed è tenuto ad iscriversi all’anagrafe presso i Comuni dove ha la dimora abituale quando:
- è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- è familiare (art. 2, d.Lvo n.30/2007), che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare.
Si intende per “familiare” sia comunitario che non comunitario:
La vivenza a carico per i cittadini non italiani è tale per la legge del paese di provenienza; il familiare a carico, per essere considerato tale:
L'ufficiale di anagrafe non è tenuto ad accettare la dichiarazione di cui al punto n.1, ma può richiedere la presentazione della dichiarazione n.2.
Il modulo di dichiarazione anagrafica può essere scaricato dai link sottostanti oppure può essere ritirato rivolgendosi allo Sportello negli orari di apertura al pubblico.
Scaricare il modulo di dichiarazione anagrafica per lo spostamento di una sola persona.
Scaricare il modulo di dichiarazione anagrafica per lo spostamento di più persone.
In caso di iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero o per ricomparsa (per l'iscrizione con provenienza da altro Comune italiano è sufficiente il possesso dei requisiti anagrafici), è sempre necessario presentare, alternativamente, la seguente documentazione.
- documento di identità valida per l’espatrio o passaporto;
- per i familiari, idonea documentazione rilasciata dall'autorità del Paese di origine attestante il legame familiare, adeguatamente legalizzata e tradotta.
- per i familiari non comunitari: passaporto e carta di soggiorno rilasciata dalla Questura.
Di seguito è riportata la documentazione necessaria per l'iscrizione delle varie categorie di cittadini, e le eventuali situazioni particolari.
Deve considerarsi lavoratore ogni persona che svolga attività reali ed effettive, ad esclusione di attività talmente ridotte da porsi come puramente marginali e accessorie (quali ad esempio lavoratori con voucher.
Lavoratore subordinato: Contratto di lavoro; comunicazione assunzione al centro per l’impiego (INPS per collaboratore domestico); ultima busta paga (versamenti contributi inps per collab. Domestico); cud (per collaboratori domestici dichiarazione del datore di lavoro relativa alla retribuzione anno precedente).
Lavoratore autonomo: Iscrizione alla Camera di Commercio, in registri o albi professionali e attribuzione della partita IVA; contratto di lavoro a progetto, di associazione in partecipazione o quanto altro dimostri l’attività di lavoro autonomo.
Il cittadino dell'Unione - già lavoratore dipendente o autonomo in Italia - conserva il diritto di soggiorno se:
A seguito di malattia o infortunio è temporaneamente inabile al lavoro.
È disoccupato (involontariamente): deve avere lavorato per almeno un anno e deve essere iscritto presso il Centro per l’impiego o aver dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
E’ disoccupato (involontariamente) al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato della durata inferiore ad un anno ovvero si è trovato in tale stato durante il primo anno di soggiorno in Italia. Deve essere iscritto presso il Centro per l’impiego o aver dichiarato l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In questo caso mantiene lo status di lavoratore subordinato per un anno di tempo.
E’ iscritto ad un corso di formazione professionale (Tranne il caso di disoccupazione involontaria, per poter mantenere lo status di lavoratore subordinato deve esistere un collegamento tra la precedente attività ed il corso di formazione seguito)
La donna che smette di lavorare o di cercare un impiego a causa di una gravidanza, conserva lo status di lavoratore purchè riprenda il lavoro o trovi un nuovo impiego entro un ragionevole periodo di tempo dopo il parto, periodo che non può essere inferiore a 3 mesi (sentenza Corte di Giustizia europea C-507/12).
Documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti o auto-dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
Documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio Sanitario nazionale.
Documentazione attestante l’iscrizione al corso di studi
Documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti o auto-dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio Sanitario nazionale.
Quale familiare del cittadino iscritto ad un corso di studi, sono da intendersi esclusivamente il congiure/unito civilmente e i figli (art.7, comma 4, della Direttiva 2004/38/CE)
La dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa, attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione dell’onere del vitto e dell’alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia.
La dichiarazione del responsabile della Comunità di assunzione delle spese sanitarie o polizza di copertura sanitaria.
Di cittadino lavoratore: Il Familiare non deve presentare nessuna documentazione.
Di cittadino con disponibilità economiche: Documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti o auto-dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio Sanitario nazionale.
Di cittadino che segue un corso di studi: Documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti o auto-dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio Sanitario nazionale.
Di cittadino lavoratore: Il Familiare non deve presentare nessuna documentazione.
Di cittadino con disponibilità economiche: Deve essere fatta una nuova valutazione della sussistenza dei requisiti - documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti o auto-dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 e documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio Sanitario nazionale.
Di cittadino che segue un corso di studi: Deve essere fatta una nuova valutazione della sussistenza dei requisiti - documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti o auto-dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 e documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria o iscrizione al Servizio Sanitario nazionale.
Se il cittadino italiano è un lavoratore, non serve altra documentazione.
Se il cittadino italiano non è un lavoratore (anche se pensionato), serve la documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti o auto-dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000.
Non serve la documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria
Per quanto riguarda il riconoscimento di familiare a carico, o di familiare convivente o della sussistenza di gravi motivi di salute: documentazione comprovante la qualità di familiare convivente, ovvero la sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l’assistenza personale da parte del cittadino dell’Unione avente autonomo diritto di soggiorno. Può essere presentata anche una dichiarazione sostitutiva, nella quale deve comunque essere indicata la modalità e l'ente attraverso il quale eseguire eventuali controlli in merito alla veridicità della dichiarazione resa.
Quale familiare del cittadino iscritto ad un corso di studi, sono da intendersi esclusivamente il congiure/unito civilmente e i figli (art.7, comma 4, della Direttiva 2004/38/CE)
Per i familiari non comunitari, è necessario il possesso della Carta di soggiorno (art.10 d.Lgs. n.30/2007 che prevede tale documento appositamente per i familiari extracomunitari di cittadini comunitari) o la ricevuta della sua richiesta (circolare Min. Int. n.43/2007).
Per quanto riguarda il caso in cui ad immigrare è un cittadino comunitario sprovvisto di requisiti, familiare di un cittadino non comunitario già residente, per l’iscrizione del cittadino comunitario il cittadino extracomunitario dovrà dimostrare il possesso di risorse economiche sufficienti, corrispondenti al numero di familiari da iscrivere secondo i criteri già descritti. Per quanto riguarda la copertura sanitaria, se il cittadino non comunitario è lavoratore, dovrà essere verificato presso l’AUSL se il familiare comunitario ne ha diritto; in caso contrario servirà l’assicurazione sanitaria.
Anche tramite auto-dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 (calcolato sulla base del reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale), se si chiede il ricongiungimento di un solo Familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari).
Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore ai 14 anni è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell'assegno sociale.
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
Il Comune può verificare l'esistenza, la legittimità, l'entità e la disponibilità delle risorse. Le risorse non devono necessariamente essere periodiche e possono essere in forma di capitale accumulato.
Deve essere valida in Italia;
Deve prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari;
Deve avere una durata annuale, con indicazione della decorrenza e della scadenza;
Deve indicare gli eventuali familiari coperti con il grado di parentela;
Deve indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta di rimborso.
Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per la validità della polizza sanitaria
I pensionati soddisfano la condizione di disporre di un'assicurazione malattia completa se hanno diritto all'assistenza sanitaria per conto dello Stato membro che paga la loro pensione.
La carta europea di assicurazione malattia offre tale copertura completa quando il cittadino UE interessato non trasferisce la residenza, ai sensi del regolamento (CEE) n.1408/71, nello Stato membro ospitante e intende ritornare nello Stato membro di residenza (ad esempio studio o trasferimento lavorativo in un altro Stato membro).
Il cittadino dell’Unione dispone (o ha diritto di ottenere dallo Stato di provenienza) di uno dei formulari comunitari che vengono rilasciati dagli Stati di provenienza per dimostrare che ha diritto all’assistenza sanitaria in natura in un altro Paese membro a carico del Paese di provenienza (ad esempio, perché è pensionato).
Si tratta dei seguenti formulari:
S1 (ex E106) (lavoratori distaccati in Italia da impresa dell’Unione, dipendenti pubblici e loro familiari, studenti i cui studi si iscrivono nel quadro di un programma comunitario Erasmus, Lingua),
E109 (o E37) (familiari di lavoratore straniero occupato all’estero residenti in Italia)
E 120 (richiedenti la pensione di un altro Stato membro, residente in Italia)
E121 (o E33) per i pensionati europei e i loro familiari (muniti di pensione di un altro Stato membro, ma residenti in Italia).
Ha diritto di iscrizione al Servizio sanitario nazionale il cittadino dell’Unione Europea che soggiorna in Italia per oltre tre mesi e che si trova nella condizione documentata di lavoratore o suo familiare, o familiare di un cittadino italiano, o in possesso di attestazione comunale di soggiorno in Italia da almeno 5 anni, o in stato di disoccupazione involontaria e registrato presso il Centro per l'impiego o iscritto ad un corso di formazione professionale, o titolare di modello comunitario S1 (ex E106, E109 (o E37), E120, E121 (o E33).
Oltre i 5 anni di soggiorno, il cittadino dell’Unione Europea può fare richiesta della tessera sanitaria a tempo indeterminato.
Per l’iscrizione al Servizio Sanitario nazionale NON è obbligatoria l’iscrizione anagrafica.
Per informazioni rivolgersi agli sportelli CUP del distretto di residenza, a cui va presentata la documentazione che attesta i requisiti posseduti.
Per le attestazioni si rimanda alla pagina di questo sito
Per ogni persona interessata al cambiamento di residenza devono essere obbligatoriamente presentati o inviati in allegato al modello di dichiarazione di residenza:
- documento di identità;
- codice fiscale
dimostrazione del titolo di occupazione dell’immobile di dimora abituale o Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che ne dimostri il possesso, nei casi 1/ 2/ 4 previsti dal modello Ministeriale. E’ possibile inoltre scaricare direttamente i seguenti modelli:
Modulo 1: Dichiarazione sostitutiva resa da chi sottoscrive il cambio di residenza
Modulo 2: Dichiarazione sostitutiva resa dal proprietario dell'immobile
Per i maggiorenni sono inoltre necessari i seguenti dati, da inserire direttamente nella dichiarazione di residenza:
- gli estremi della patente di guida;
- gli estremi della targa degli autoveicoli e ciclomotori intestati ad ogni componente della famiglia
Tutti gli interessati maggiorenni dovranno sottoscrivere il modulo.
Una volta compilato è possibile consegnare il modulo:
- direttamente all’Ufficio Anagrafe;
- mediante posta ordinaria o raccomandata R/R indirizzata a: Comune di Galliate - Piazza Martiri della Libertà n. 28 – 28066 Galliate. In questo caso, è necessario allegare la fotocopia di un documento d’identità valido del dichiarante;
- per posta elettronica all’indirizzo comune@comune.galliate.no.it allegando alla mail i file del modulo compilato e firmato, e di una copia della carta di identità del richiedente (acquisiti tramite scanner) e altra eventuale documentazione da allegare alla richiesta;
- per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: comunegalliate@legalmail.it (solo se anche il mittente è provvisto di PEC personale), allegando alla mail i file del modulo compilato e firmato e di una copia della carta di identità del richiedente (acquisiti tramite scanner) e altra eventuale documentazione da allegare alla richiesta.
Ai sensi dell’art. 5, c. 3, del d.l. 5/2012, l’Ufficiale d’Anagrafe, entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni, effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione o di ricezione.
Il Comune di nuova iscrizione, nelle more del ricevimento della comunicazione da parte del Comune di precedente iscrizione (che è tenuto a inviare la cancellazione anagrafica con i dati integrati e corretti riguardanti l’interessato, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dal Comune di nuova iscrizione), può rilasciare solo certificazioni relative alla residenza e allo stato di famiglia.
L’Ufficio Anagrafe rilascia a tutti i richiedenti una comunicazione di avvio del procedimento (così come previsto dall’art. 7 della legge n. 241/90), e informa gli interessati relativamente agli accertamenti che verranno svolti per comprovare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione stessa. Nei 45 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione infatti, l’Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione). Trascorsi i suddetti termini senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata (silenzio-assenso).
In merito agli accertamenti svolti dall’Ufficio Anagrafe si segnala che, nel caso di riscontrate dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
Conseguentemente si procederà alla segnalazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Inoltre, in caso di esito negativo degli accertamenti ovvero di verificata assenza dei requisiti, verrà ripristinata la posizione anagrafica precedente.
Patenti e documenti di circolazione
La legge n. 120/2020, conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha introdotto alcune importanti modifiche al codice della strada, tra cui anche la modifica dell’aggiornamento dei dati relativi all’indirizzo di residenza di un proprietario di veicoli.
In particolare l’art. 49 abolisce il rilascio di un tagliando adesivo che il cittadino aveva l’obbligo di applicare sul documento di circolazione ai fini dell’aggiornamento della carta di circolazione – oggi “Documento Unico”. Dispone invece l’obbligo di richiedere unicamente l’aggiornamento dei dati contenuti nell’Archivio Nazionale Veicoli (ANV). Pertanto – precisa la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/10/2020 – la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione.
La suddetta circolare precisa inoltre che, tramite le apposite funzioni rese disponibili sul Portale dell’Automobilista, il cittadino può scaricare un’attestazione, in formato pdf, contenente i dati di residenza, così come registrati nell’ANV, da esibire in caso di necessità. Per maggiori informazioni consultare Il Portale dell'Automobilista.
Responsabile del procedimento Dott.ssa Licia Stara (Responsabile del Settore Demografico)
Incaricato dell'istruttoria: Sportello Anagrafe
e-mail: anagrafe@comune.galliate.no.it
telefono: 0321/800702 - 0321/800704
DPR 223/89 e successive modifiche
DL 9 febbraio 2012, n. 5, art. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35
Circolare n. 9/2012 Ministero dell’Interno
Art. 5 Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80
Circolare n. 14/2014 Ministero dell’Interno
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