Regione Piemonte
In data 5/06/2016 è entrata in vigore la Legge n. 76/2016 riguardante la: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“.
L’unico articolo consta di 69 commi così suddivisi:
- dal comma 1 al comma 35 sono regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso:
- dal comma 36 al comma 65 sono regolamentate le convivenze di fatto, riguardanti sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso.
In cosa consistono le Unioni Civili
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.
Altra modalità di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.
Il regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.
Il cognome
Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.
Le parti possono indicare il cognome comune per l'intera durata dell'unione. Esempio: Unione tra i signori NERI e VERDI, le parti possono scegliere l'uno o l'altro come cognome della coppia. Qualora venga scelto NERI, il sig. VERDI potrà anteporre o posporre il proprio cognome a quello comune, e quindi potrà chiamarsi VERDI NERI o NERI VERDI.
La scelta del cognome comune non comporta una modifica a livello anagrafico, e non implica che i figli minorenni degli uniti civilmente debbano cambiare il proprio cognome.
Diritti e doveri
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato
Diritto agli alimenti
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.
Diritti successori
Il comma 21 estende alle parti dell’unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.
In caso di decesso
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).
Procedura
Le parti interessate si presentano insieme all’ufficiale di stato civile del Comune prescelto per chiedere di rendere la dichiarazione costitutiva dell’unione civile; nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare: il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza; l’insussistenza delle cause ostative alla costituzione dell’unione di cui all’articolo 1, comma 4, della legge. Il modello è disponibile a fondo pagina.
Gli interessati possono anche anticipare i propri dati compilando e trasmettendo al seguente indirizzo e-mail: anagrafe@comune.galliate.no.it l'apposito modulo.
Sarà comunque necessario che le parti si presentino in Comune dall'ufficiale di stato civile per manifestare la propria volontà per unirsi civilmente, previo appuntamento e portando una marca da bollo del valore vigente.
L’ufficiale dello stato civile, dopo la manifestazione di volontà delle parti di unirsi civilmente, redigerà un apposito verbale e inviterà le parti a comparire una seconda volta dinnanzi a sé, per la costituzione vera e propria dell’unione civile.
Entro trenta giorni dalla redazione del verbale, l'ufficiale di stato civile deve effettuare le verifiche previste. Da tale data o anche da data antecedente, se le verifiche sono state completate prima, le parti possono presentarsi all’ufficiale dello stato civile per costituire l’unione, nei centottanta giorni successivi.
Dichiarazione di costituzione dell’unione civile
Nel giorno fissato le parti, alla presenza di due testimoni, dichiarano congiuntamente all'ufficiale di stato civile di voler costituire l'unione civile. L'ufficiale redige quindi un secondo verbale che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti (uniti civilmente, testimoni, ufficiale procedente). Successivamente alla redazione e sottoscrizione del secondo verbale, l'ufficiale iscrive nell'apposito registro l'atto di unione civile tra persone dello stesso sesso, che è così costituita e valida a tutti gli effetti di legge.
L’atto è registrato nell’archivio dello stato civile e annotato negli atti di nascita. Non sono previste le “pubblicazioni”, obbligatorie in caso di matrimonio.
Costituzione dell’unione civile fuori dalla casa comunale
La costituzione dell’unione civile può essere effettuata al di fuori della casa Comunale solamente in due casi:
- se uno degli interessati (o entrambi) è materialmente impossibilitato a recarsi presso la casa comunale per infermità o altro grave motivo. L’impossibilità deve risultare dalla dichiarazione di un medico e di un pubblico ufficiale.
- se c’è un imminente pericolo di vita per uno o entrambi gli interessati e sia/siano quindi impossibilitato/i a recarsi presso la casa comunale, condizioni che dovranno essere certificate da un medico
Mancata comparizione
La mancata comparizione senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno concordato per la dichiarazione di costituzione di unione civile, equivale a rinuncia. L’ufficiale di stato civile redigerà processo verbale, sottoscritto dalla parte e dai testimoni ove presenti e lo archivierà unitamente al verbale della richiesta nel registro delle unioni civili.
Rettificazione di sesso
La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile.
In caso di cambio di genere all'interno di una coppia sposata, se i coniugi manifestano la volontà di proseguire il rapporto di coppia preesistente con la forma dell’unione civile devono presentare apposita dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile del Comune nel quale fu iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.
Atti di unione civile formato all’estero
L'atto di unione civile formato all’estero viene trascritto nel registro definitivo delle unioni civili. All’ufficiale di stato civile dovrà essere consegnata una copia dell’atto unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione (dove prevista). Le parti devono presentare apposita richiesta, il cui modulo è disponibile a fondo pagina.
Costituzione unione civile in Italia con cittadino straniero
Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell’unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso la Prefettura di Novara se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).
Nel caso in cui lo stato estero di appartenenza non riconosca istituti analoghi all'unione civile o al matrimonio tra persone dello stesso sesso occorre comunque presentare una certificazione consolare che attesti la libertà di stato del cittadino straniero che intende costituire l'unione civile in Italia.
Luoghi per la celebrazione dell’unione civile
Il Comune di Galliate mette a disposizione per le unioni civili, previa prenotazione, le sedi già fissate per la celebrazione dei matrimoni civili.
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La data della celebrazione dovrà essere concordata con il personale dell’Ufficio di stato Civile.
Responsabile del procedimento Dott.ssa Licia Stara (Responsabile del Settore Demografico)
e-mail: anagrafe@comune.galliate.no.it
telefono: 0321/800702
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Richiesta costituzione unione civile | 137.65 KB |
Richiesta trascrizione unione civile da estero | 65.07 KB |
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