Regione Piemonte
1) Accordo di separazione o di divorzio consensuale davanti all'ufficiale di stato civile
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, (saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti) e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.
In seguito all'entrata in vigore della Legge n.55 del 6 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
Condizioni
Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:
L'accordo non può contenere, in alcun modo e sotto alcuna forma, riferimenti ai rapporti patrimoniali tra i coniugi. Si esclude qualunque valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione dell’atto di competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile come ad esempio: l’uso della casa coniugale, divisione di denaro o pagamento di somme "una tantum", beni mobili, immobili. In questi casi infatti è necessario l'intervento di un legale. Nell'accordo potrà essere inserito un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
Modalità
I coniugi interessati a redigere l'atto di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile devono prendere un appuntamento. I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia. L’avvocato non può sostituire la parte assistita davanti all’Ufficiale di Stato Civile. Se non c'è accordo tra le parti, la competenza resta del Tribunale. Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere accompagnati da un interprete.
Documentazione da presentare
Per la separazione personale: documento di identità dei coniugi e autocertificazione relativa ai figli. E' indispensabile che i coniugi comunichino il luogo e la data del matrimonio per verificare la competenza dell'ufficio di stato civile di Galliate. Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: documento di identità dei coniugi, autocertificazione relativa ai figli e copia conforme rilasciata dalla cancelleria del Tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014.
Conferma dell'accordo
Per dare validità all'accordo i coniugi devono poi presentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per confermarlo. L'ufficiale di stato civile concorderà con i coniugi la data per la conferma dell'accordo. Tale data non potrà essere modificata per alcun motivo. La mancata presentazione alla data stabilita, anche solo di uno dei due coniugi a prescindere dalle motivazioni, comporterà la mancata conferma dell'atto che verrà meno senza nessuna conseguenza, nel senso che sarà come se non fosse mai stato formato. (nota del Ministero dell'Interno n. 2400 del 10.09.2015). In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.
Modifica degli accordi
I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli comuni minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o divorzio già stabilite limitatamente a:
Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (cd. liquidazione una tantum).
Sarà necessario concordare un appuntamento presso l’Ufficio di Stato Civile. Anche per la modifica è previsto il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso.
2) Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (art 6 legge 162/2014)
L'articolo 6 della legge 162/2014 prevede anche l'istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Tali convenzioni possono essere stipulate in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti. L'accordo può contenere patti di natura patrimoniale (economici e finanziari) tra i coniugi. Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad avvocati di loro fiducia .
Trasmissione della convenzione da parte degli avvocati all'Ufficio di Stato Civile:
Modalità di invio della convenzione
La convenzione dovrà essere trasmessa all'Ufficio di Stato Civile da uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed autenticato la sottoscrizione. L'avvocato, coinvolto nella negoziazione assistita, deve inviare all'ufficio dello stato civile una copia della convenzione, riprodotta tramite scanner, accompagnata da una sua dichiarazione di conformità all'originale cartaceo su formato pdf firmata digitalmente.
In caso di convenzione di divorzio l' avvocato dovrà inviare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del Tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014. Questa deve essere inclusa nel file che contiene la convenzione firmata digitalmente.
L'avvocato deve utilizzare per l'invio dell' accordo il proprio indirizzo pec e trasmetterlo all'indirizzo pec del Comune di Galliate: comunegalliate@legalmail.it . Non saranno trascritti gli atti inviati via e-mail tradizionale, per fax, per posta ordinaria, o per presentazione diretta.
L'Ufficiale di stato civile procederà alla trascrizione dell'accordo solo dopo aver ricevuto la pec da parte dell'avvocato.
Competenza
L'Ufficio di stato civile del Comune di Galliate è competente a ricevere la convenzione se:
Forma della convenzione e tempi
La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullita' e deve essere accompagnata dalle certificazioni previste dalla norma. L'avvocato deve inviare la convenzione seguendo le modalità sopra evidenziate, entro 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte della Procura o del Tribunale. In caso di ritardo l'ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l'accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge. La convenzione verrà trascritta nel registro di stato civile entro 30 giorni dal ricevimento. I 30 giorni decorrono dalla data di arrivo dell'ultima pec contenente l'accordo. All' avvocato verrà inviata, all'indirizzo pec, conferma della trascrizione.
Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che l'avvocato indichi all'Ufficiale di stato civile le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale) come richiesto dalla formula di trascrizione dettata dal decreto del Ministero dell'Interno del 9.12.2014.
Per gli adempimenti successivi alla trascrizione l'Ufficiale di stato civile ha inoltre la necessità di ricevere le complete generalità dei coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale).
Modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio
I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio contenute in accordi, in decreti di omologa dei verbali di separazione o in sentenze, rivolgendosi, per la negoziazione assistita, ad uno studio legale.
Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso da corrispondere all’atto della stesura dell’accordo così come stabilito con delibera n. 244 del 23/12/2014.
Legge 10 novembre 2014, n.162, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014 n.132;
D.P.R. 396/2000;
L.898/1970;
Delibera n.244 del 23/12/2014,
Circolare n.6 del 24/04/2015 Ministero Interno,
Legge 06/05/2014 n.55.
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