Regione Piemonte
Le autentiche di firma servono a comprovare che la firma è stata apposta dal dichiarante in presenza del Pubblico Ufficiale appositamente incaricato dal Sindaco.
Le competenze del funzionario incaricato in materia di autentica di firma sono limitate da precise norme di riferimento e nei casi espressamente previsti dalla legge; il funzionario non può intervenire in maniera generalizzata.
Quando si può autenticare la firma.
L'autenticazione di firma può essere effettuata, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da ulteriori norme speciali, per:
Quando non si può autenticare la firma.
Non possono essere autenticate le sottoscrizioni relative a:
Si ricorda che se le dichiarazioni o le istanze sono rivolte a Pubblica Amministrazione o ai gestori di servizi pubblici non è necessaria l'autentica di firma. In questo caso è possibile firmare direttamente davanti all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure inviarla via fax o posta, allegando la fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido.
L’autocertificazione inoltre, è estesa anche ai privati (ad esempio banche e assicurazioni) che decidano di accettarla. Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l'autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà
Occorre rivolgersi allo Sportello Anagrafe Polivalente, aperto: orario di apertura al pubblico
E' necessaria la presenza della persona interessata, in grado di intendere e volere ed in possesso di documento di riconoscimento, in corso di validità.
Per i minorenni la firma deve essere apposta da chi esercita la patria potestà o dal tutore.
Per gli interdetti la firma è apposta dal tutore, previa verifica del decreto di nomina.
Se si firma in nome e per conto della propria azienda occorre presentare la visura camerale dove è specificato che si è rappresentanti legali.
Per chi non sa o non può firmare, il pubblico ufficiale ne prende atto, previo accertamento dell'identità e della volontà a sottoscrivere del dichiarante, apponendo la dicitura "non in grado di firmare".
L’autentica di firma può essere richiesta anche da Cittadini non residenti.
Servizio a domicilio
Per i cittadini che per gravi motivi sono impossibilitati a presentarsi personalmente allo sportello, ma sono capaci di intendere e volere, l'ufficio Anagrafe può inviare un incaricato a domicilio, su appuntamento, presso l'abitazione o le case di riposo situate all'interno del territorio comunale di competenza.
Atti e documenti da presentare all'estero
Se l'atto deve essere prodotto all'estero e si vuole che mantenga la sua valenza legale a tutti gli effetti, la sottoscrizione del Pubblico Ufficiale del Comune deve essere poi "legalizzata” dal competente ufficio della Prefettura di NOVARA.
- D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- D.P.R. 26/10/1972 n. 642
- Legge 4/5/1983 n. 184
- Legge n. 248/2006, art. 7
- D.P.R. 8/7/2005 n. 169
- Legge 15/12/1999 n. 482
Responsabile del procedimento Dott.ssa Silvia Dalla Piazza (Responsabile del Settore Demografico)
e-mail: anagrafe@comune.galliate.no.it
telefono: 0321/800702-704
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