Regione Piemonte
La residenza, come definita dal Codice Civile, è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La dichiarazione di residenza deve essere resa nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti (art. 13 del D.P.R 223/89).
Il Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 - Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo) convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80, all'art. 5 stabilisce:
"Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".
In applicazione di queste disposizioni, i cittadini interessati a presentare la Dichiarazione di Cambio di residenza, devono quindi dimostrare di avere un idoneo titolo di occupazione dell'immobile oppure rendere Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. N. 445/2000, limitatamente ai documenti depositati presso un ente pubblico (esempio contratto di locazione registrato) e che sarà soggetta a controlli.
La dimostrazione del titolo di occupazione, come ripreso dalla circolare del Ministero dell’interno n. 14/2014, è obbligatoria e necessaria per l'accettazione della pratica. La dichiarazione di cambio di indirizzo, priva di idonea documentazione attestante la regolarità del titolo di occupazione, sarà irricevibile, perché il provvedimento di iscrizione anagrafica in immobili occupati abusivamente senza titolo, è nullo per legge.
Il cambio di residenza decorre, comunque, dalla data di presentazione della domanda.
I cittadini che si trasferiscono da un altro Comune, possono presentare la dichiarazione relativa al cambio di residenza con diverse modalità precisate sotto, ma utilizzando esclusivamente il modulo di dichiarazione anagrafica scaricabile, oppure presentandosi presso lo Sportello Anagrafe Polivalente.
Il cambio di residenza può avvenire con subentro in alloggio libero o con sistemazione in alloggio occupato, nel qual caso sarà necessario indicare nella dichiarazione di residenza le generalità dell'occupante, l'eventuale relazione di parentela e chi ospita.
Quando una persona o famiglia coabita - nello stesso appartamento - con altra persona o famiglia, è possibile dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi.
E' comunque previsto che, in assenza di tali vincoli, il dichiarante possa decidere di entrare a far parte del nucleo familiare. In ogni caso è necessario che chi ospita confermi personalmente la dichiarazione presso lo sportello anagrafe.
I componenti della famiglia subentrante vanno ad aggiungersi, nell'ordine in cui sono indicati, ai componenti della famiglia già esistente. Non costituiscono famiglia anagrafica a sé stante i figli che si sposano e che continuano a coabitare con i genitori. Una famiglia anagrafica può essere composta anche da una sola persona.
Come presentare o come inviare la richiesta
a) direttamente presso lo Sportello dei Servizi Demografici (Anagrafe), al piano Terra, nei seguenti Orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali
b) con raccomandata indirizzata a: COMUNE DI GALLIATE – Ufficio Anagrafe – Piazza Martiri della Libertà n. 28 – 28066 GALLIATE (NO), con le modalità sotto indicate;
c) con fax al n. 0321 800725 con le modalità sotto indicate;
d) in via telematica, all’indirizzo di posta certificata del Comune: comunegalliate@legalmail.it, solo se inviata da PEC, in alternativa al seguente indirizzo mail: anagrafe@comune.galliate.no.it. L’invio telematico è consentito ad una delle seguenti condizioni:
Documenti da presentare o inviare in allegato
Per ogni persona interessata al cambiamento di residenza devono essere obbligatoriamente presentati o inviati in allegato al modello di dichiarazione di residenza:
Modulo 1: dichiarazione sostitutiva del richiedente (pdf 159,50 kB)
Modulo 2: Dichiarazione sostitutiva del proprietario (pdf 35,23 kB)
Per i maggiorenni sono inoltre necessari i seguenti dati, da inserire direttamente nella dichiarazione di residenza:
TUTTI GLI INTERESSATI MAGGIORENNI dovranno sottoscrivere il modulo.
I Cittadini non italiani, in caso di cambio di residenza con provenienza da altro Comune o dall’estero, devono anche presentare i documenti di cui all’allegato A, se non appartenenti UE, oppure all’allegato B, se appartenenti UE; per quest'ultimo caso, si precisa che i limiti di reddito aggiornati per l'anno 2019 sono quelli riportati nella tabella seguente, relativa alla residenza elettiva per disponibilità mezzi economici:
Limite di reddito | Numero componenti |
€ 5.954,00 (annuali) | Solo richiedente |
€ 8.931,00 (annuali) | Richiedente + un familiare |
€ 11.908,00 (annuali) | Richiedente + 2 familiari |
€ 14.885,00 (annuali) | Richiedente + tre familiari |
€ 17.862,00 (annuali) | Richiedente + quattro familiari |
€ 11.908,00 (annuali) | Richiedente + due o + minori di 14 anni |
€ 14.885,00 (annuali) | Richiedente + due o + minori di 14 anni e un familiare |
Ai fini della registrazione in Anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, devono allegare la relativa documentazione debitamente tradotta con traduzione ufficiale e legalizzata.
Il modulo di dichiarazione anagrafica può essere scaricato dal sito oppure può essere ritirato rivolgendosi allo Sportello dell'URP (1° piano), negli orari di apertura al pubblico:
Orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali
Una volta compilato è possibile consegnare il modulo:
Ai sensi dell’art. 5, c. 3, del d.l. 5/2012, l’Ufficiale d’Anagrafe, entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni, effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione o di ricezione.
Il Comune di nuova iscrizione, nelle more del ricevimento della comunicazione da parte del Comune di precedente iscrizione (che è tenuto a inviare la cancellazione anagrafica con i dati integrati e corretti riguardanti l’interessato, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dal Comune di nuova iscrizione), può rilasciare solo certificazioni relative alla residenza e allo stato di famiglia.
L’Ufficio Anagrafe rilascia a tutti i richiedenti una comunicazione di avvio del procedimento (così come previsto dall’art. 7 della legge n. 241/90), e informa gli interessati relativamente agli accertamenti che verranno svolti per comprovare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione stessa. Nei 45 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione infatti, l’Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione). Trascorsi i suddetti termini senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata (silenzio-assenso). Tra i requisiti oggetto di verifica rientrano anche quelli riguardanti i documenti attestanti la regolarità del soggiorno di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea provenienti dall’estero (vedi allegato B).
La verifica della regolarità del soggiorno dei Cittadini di Stati non appartenenti all’UE, precede l’iscrizione anagrafica.
In merito agli accertamenti svolti dall’Ufficio Anagrafe si segnala che, nel caso di riscontrate dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
Conseguentemente si procederà alla segnalazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Inoltre, in caso di esito negativo degli accertamenti ovvero di verificata assenza dei requisiti, verrà ripristinata la posizione anagrafica precedente.
L'aggiornamento dell'indirizzo sulle patenti di guida e sul libretto di circolazione dei veicoli ha luogo d'ufficio a cura dell'Ufficio Anagrafe che rilascia una ricevuta da conservare con la patente di guida e con il libretto di circolazione fino all'aggiornamento definitivo dello stesso.
Entro 180 giorni dalla dichiarazione resa all'Anagrafe, il cittadino riceverà alla propria residenza i tagliandi adesivi che andranno applicatisolosui libretti di circolazione: con il D. Lgs. 59/2011 è stata infatti sospesa la stampa degli adesivi per l'aggiornamento delle patenti di guida. Se entro 180 giorni l'interessato non dovesse ricevere l'adesivo, si potrà rivolgere al numero verde 800232323 (la telefonata è gratuita).
La richiesta di residenza è gratuita.
DPR 223/89 e successive modifiche
DL 9 febbraio 2012, n. 5, art. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35
Circolare n. 9/2012 Ministero dell’Interno
Art. 5 Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80
Circolare n. 14/2014 Ministero dell’Interno
Importo dell'assegno sociale annualmente rivalutato
Responsabile del procedimento Dott.ssa Silvia Dalla Piazza (Responsabile del Settore Servizi Demografici)
Inaricato dell'istruttoria: Sportello Anagrafe Polivalente
e-mail: anagrafe@comune.galliate.no.it
telefono: 0321/800702 - 0321/800704
Allegato | Dimensione |
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Richiesta residenza | 107.49 KB |
Dichiarazione di residenza - foglio aggiuntivo | 475.32 KB |
Allegato A per cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea | 78.23 KB |
Allegato B: per cittadini di stati appartenenti all'unione Europea | 152.15 KB |
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