Regione Piemonte
La cremazione in Italia è un servizio pubblico a domanda individuale, soggetto a tariffa.
Per le salme delle persone decedute a Galliate, non disponendo il Comune di un proprio impianto crematorio, la cremazione viene effettuata, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, presso l’impianto del Cimitero di Novara o di Trecate.
Le ceneri possono poi essere conservate al cimitero, affidate a familiari o ad aventi titolo, oppure disperse in apposito campo al cimitero o in natura, secondo quanto previsto dalla nuova normativa della Regione Piemonte e dal Regolamento del Comune di Galliate.
Cremazione dei resti mortali: è consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno 10 anni e tumulate da almeno 20 anni su richiesta del coniuge o di altri parenti che ne abbiano titolo. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune dove sono sepolti i resti.
Per avere l’autorizzazione alla cremazione, bisogna rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile, presso lo Sportello Polivalente Anagrafe (piano terra) del Comune, aperto: orario di apertura al pubblico
Per informazioni, è possibile rivolgersi anche allo Sportello del Cittadino dell’URP, aperto negli stessi orari.
Il familiare di grado più stretto, o l’addetto dell’impresa funebre incaricata. deve recarsi all’Ufficio di Stato Civile e portare uno dei seguenti documenti che attesti che il cittadino deceduto aveva manifestato in vita, in modo inequivocabile, la propria volontà di usufruire della cremazione mediante:
In assenza delle condizioni sopraelencate, dichiarazione del coniuge o, in sua mancanza, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 - 77 del Codice Civile, resa in forma scritta e firmata davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso o di residenza. Nel caso di più parenti dello stesso grado, il consenso dovrà essere reso dalla maggioranza assoluta dei parenti aventi titolo.
Per le persone interdette o i minori la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
Inoltre, occorre portare un certificato in carta libera, redatto dal medico necroscopo, con firma autenticata dal funzionario competente della locale A.S.L. NO, attestante che è escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
In caso di morte violenta o sospetta, dovrà essere acquisito anche il nulla osta alla cremazione dell' Autorità Giudiziaria.
Per i cittadini stranieri il nulla osta alla cremazione è rilasciato dalle autorità competenti straniere in base alle norme dello stato di appartenenza del defunto, in applicazione delle disposizioni previste dal diritto internazionale privato.
In caso di testamento straniero sono necessarie: la traduzione con eventuale legalizzazione ed attestazione di esecutività del testamento straniero.
Una volta ritirata l’autorizzazione, il familiare o l’addetto dell’impresa funebre incaricata, deve portare la richiesta per la cremazione all'impianto crematorio prescelto, dove viene stabilita la data della cremazione della salma.
Tutte le operazioni di trasporto della salma ed il rientro dell’urna cineraria presso il Cimitero di Galliate sono generalmente seguite dall’impresa funebre incaricata dalla famiglia.
L'autorizzazione alla cremazione, in competente bollo, viene rilasciata entro 24 ore dal ricevimento della documentazione completa.
I tempi delle operazioni per la cremazione delle salme variano in quanto vengono stabiliti dal Servizio Cimiteri del Comune di Novara e del Tempio Crematorio di Trecate.
Il rilascio dell’autorizzazione è gratuito.
Occorrono solo due marche da bollo da apporre una sull' istanza ed una sull'autorizzazione.
Le tariffe praticate dai crematori limitrofi:
Forno crematorio di Novara
Non viene richiesto il pagamento del diritto per l'entrata della salma nel Comune di Novara, se è destinata alla sola cremazione con ritorno delle ceneri in Galliate.
Tempio crematorio di Trecate
Il costo della cremazione è a carico dei parenti, da versarsi tramite l'Impresa Funebre incaricata dalla famiglia all'espletamento delle pratiche funerarie, da pagare con apposito bollettino fornito dal crematorio stesso.
Artt. 78, 80, 81 del D.P.R. n. 285/90;
Circolare del 24/06/1993, n. 24 del Ministero della Sanità;
Legge 30/03/2001, n. 130;
Legge 28/02/2001, n. 26;
Legge regionale n.20 del 31/10/2007;
Deliberazione G.C. n.12 del 25/01/2008;
Regolamento comunale relativo a cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, approvato con deliberazione del C.C. n° 47 del 27/11/2008;
Artt. 74,75,76,77 Codice Civile.
Art. 24 Legge 218/1995
Legge Regionale n. 3 del 11/03/2015
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