Regione Piemonte
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dalla abitazione in cui dimorano risulti impossibile - anche con l’ausilio dei servizi di trasporto ai seggi per persone non deambulanti - forniti gratuitamente dal Comune - e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore, così come previsto dall’art. 1 della Legge 22/2006 e s.m.i.
Gli elettori interessati devono far pervenire, in un periodo compreso tra il 40°ed il 20° giorno antecedente la data della votazione, vale a dire tra il 30/04/2024 e il 20/05/2024, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Per il rilascio del suddetto certificato, i Medici del Servizio di Medicina Legale provvederanno, previa richiesta anticipata non oltre la mattina del 16.05.2024, ad effettuare visita domiciliare presso il richiedente. Per richiedere la visita domiciliare è necessario contattare la sede ASL di Novara - Medicina Legale (tel. 0321/374454, email: medlegale.nov@asl.novara.it).
Il certificato medico di cui sopra, nel caso in cui sulla tessera elettorale dell’elettore richiedente non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, attesta l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio di voto.
Il Sindaco, previa verifica della regolarità e completezza della documentazione ricevuta, provvede ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni ed a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi stessi.
Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un Comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il Sindaco del Comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti sopra menzionati, comunica i relativi nominativi ai Sindaci dei Comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre gli appositi elenchi.
Il voto viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione presentata, con l'assistenza di uno degli Scrutatori del Seggio, designato con sorteggio, e del Segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
Dette disposizioni si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.