Regione Piemonte
La residenza, come definita dal Codice Civile, è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Quando una persona/famiglia si trasferisce ad altro indirizzo nel comune di residenza, deve essere resa la dichiarazione di cambio di indirizzo, nel termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti (art. 13 del D.P.R 223/89).
Il Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 - Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo) convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80, all'art. 5 stabilisce:
"Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".
In applicazione di queste disposizioni i cittadini interessati devono quindi dimostrare di avere un idoneo titolo di occupazione dell'immobile (contratto di affitto, rogito di acquisto) oppure rendere Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. N. 445/2000 limitatamente ai documenti depositati presso un ente pubblico (esempio contratto di locazione registrato) e che sarà soggetta a controlli.
La dimostrazione del titolo di occupazione, come ripreso dalla circolare del Ministero dell’interno n. 14/2014, è obbligatoria e necessaria per l'accettazione della pratica. La dichiarazione di cambio di indirizzo, priva di idonea documentazione attestante la regolarità del titolo di occupazione, sarà irricevibile, perché il provvedimento di iscrizione anagrafica in immobili occupati abusivamente senza titolo, è nullo per legge.
Quando una persona o famiglia coabita - nello stesso appartamento - con altra persona o famiglia, è possibile dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi.
E' comunque previsto che, in assenza di tali vincoli, il dichiarante possa decidere di entrare a far parte del nucleo familiare. In ogni caso è necessario che chi ospita confermi personalmente la dichiarazione presso lo sportello Anagrafe.
I componenti della famiglia subentrante vanno ad aggiungersi, nell'ordine in cui sono indicati, ai componenti della famiglia già esistente. Non costituiscono famiglia anagrafica a sé stante i figli che si sposano e che continuano a coabitare con i genitori. Una famiglia anagrafica può essere composta anche da una sola persona.
ATTENZIONE - ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL CENTRO STORICO
Si rammenta che nel centro storico è istituita la zona a traffico limitato.
Il cambio di indirizzo o di residenza nelle vie interessate, non comporta l'autorizzazione automatica all'accesso.
Per ottenere il pass, è necessario rivolgersi al Comando Polizia Locale