Regione Piemonte
Quando il contribuente, entro la scadenza prevista, non ha effettuato, o ha effettuato solo parzialmente, il pagamento di un tributo (I.M.U., TASI), con il ravvedimento operoso può rimediare effettuando il pagamento del dovuto in ritardo con l’aggiunta di sanzioni ridotte ed interessi. Il pagamento dopo la scadenza (cosiddetto tardivo) della sola imposta senza sanzioni ed interessi ha come conseguenza che il Comune, verificata la situazione, deve applicare la sanzione piena e gli interessi.
Il ravvedimento operoso non può essere effettuato nel caso in cui l’Ufficio Tributi abbia già accertato il mancato pagamento e notificato al contribuente il provvedimento con le sanzioni e gli interessi; in caso, contrario può essere effettuato senza limiti di tempo.
Ufficio tributi – I° piano Palazzo Comunale orario apertura uffici comunali
e-mail: tributi@comune.galliate.no.it
Tel. 0321-800750
Il contribuente deve:
- per il versamento effettuato da 1 a 14 giorni successivi alla scadenza si calcola lo 0,1% dell'imposta per ogni giorno di ritardo (es: per un versamento effettuato con 8 giorni di ritardo la sanzione sarà 0,1 x 8 = 0,8% dell'imposta dovuta);
- per il versamento effettuato da 15 a 30 giorni successivi alla scadenza si calcola il 1,5% dell'imposta;
- per il versamento effettuato da 31 a 90 giorni successivi alla scadenza si calcola il 1,67% dell'imposta;
- per il versamento effettuato oltre 90 giorni dalla scadenza, purché entro un anno dalla stessa, si calcola il 3,75% dell'imposta.
Il pagamento si effettua utilizzando il modello F24.
Le sanzioni e gli interessi sono versati unitariamente all'imposta dovuta, non è previsto pertanto uno specifico codice tributo per il ravvedimento operoso. Sul modello F24 è necessario barrare l'apposita casella "Ravv.", per dichiarare che il pagamento avviene a seguito di ravvedimento operoso, nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.
Anche per il ravvedimento, come per il pagamento dell’imposta, gli importi vanno arrotondati, all’euro inferiore se la frazione non supera i 49 centesimi e all’euro superiore se la frazione è superiore a 49 centesimi (art.10,c.1 Circolare n.3 del 18/05/2012 Dipartimento delle Finanze).
Art. 1, comma 637 Legge di Stabilità 2015
Art. 13, D. Lgs 472/1997
Art. 16, D. Lgs 473/1997
D. M. 12 dicembre 2013; D.M. 11 dicembre 2014
Circolare Ministero delle Finanze n. 3/2012
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Mainini. (Responsabile del Settore Finanze)
e-mail: tributi@comune.galliate.no.it
telefono: 0321/800750
Aree Tematiche:
IUC - Imposta Unica Comunale (IMU, TARI e TASI)