Regione Piemonte
Si parla di filiazione naturale quando il figlio è concepito da genitori non uniti in matrimonio.
Il rapporto che intercorre tra i figli nati fuori dal matrimonio e i loro genitori non sorge automaticamente al momento della nascita, ma è l’effetto di un atto compiuto da uno o entrambi i genitori, purchè abbiano compiuto i 14 anni d’età, che si chiama “riconoscimento”.
Il genitore infrasedicenne (dai 14 ai 16 anni) potrà compiere l'atto di riconoscimento del figlio in presenza di autorizzazione del Giudice del Tribunale ordinario.
In mancanza di riconoscimento il neonato viene indicato allo stato civile come figlio di genitori ignoti. In questo caso l’ufficiale dello stato civile provvederà ad informare il Tribunale per i Minorenni, per i provvedimenti inerenti all’adozione, nonché il Giudice Tutelare.
Il riconoscimento può essere effettuato:
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i 14 anni può avvenire solo con il consenso del genitore che ha già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Qualora fosse rifiutato, il genitore che vuole riconoscere il figlio deve presentare istanza al Tribunale che sostituirà il consenso mancante con un decreto.
I genitori minori di 14 anni non possono riconoscere il proprio figlio.
Nel caso in cui il figlio sia maggiore di 14 anni è necessario il suo assenso al riconoscimento.
Il riconoscimento avviene dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza, previo appuntamento.
Effetti sul cognome: Il minore riconosciuto assume il cognome del padre quando il riconoscimento viene effettuato congiuntamente da entrambi i genitori al momento della nascita.
Quando il riconoscimento avviene in tempi diversi, il riconosciuto assume il cognome del genitore che lo riconosce per primo. Se questi è il padre, il cognome non cambierà se la madre vorrà riconoscerlo in un secondo momento. Nel caso inverso il riconosciuto potrà assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. La scelta del cognome sarà effettuata dal figlio se maggiorenne al momento del riconoscimento mentre, per i minorenni sarà il Giudice presso il Tribunale, informato di ciò dall'Ufficiale dello Stato Civile, a provvedere con un decreto apposito.
All’Ufficio di Stato Civile, presso i Servizi Demografici (piano terra) del Palazzo Comunale, aperto: orario di apertura al pubblico
Occorre fissare un appuntamento nel quale l'Ufficiale dello Stato Civile riceverà la dichiarazione di riconoscimento, il consenso dell’altro genitore e formerà il processo verbale iscrivendolo negli appositi registri per poi essere sottoscritto. Successivamente provvederà alla comunicazione per le relative variazioni anagrafiche.
Non costa nulla
Art. 250 e seg. del Codice Civile come modificati dalla Legge n. 219 del 10/12/2012, D.P.R. 3/11/2000 n. 396.
Responsabile del procedimento Dott.ssa Silvia Dalla Piazza (Responsabile del Settore Demografico)
e-mail: anagrafe@comune.galliate.no.it
telefono: 0321/800702-4
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