Regione Piemonte
Il figlio di genitori entrambi stranieri, nato in Italia e legalmente residente dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età, può acquistare la cittadinanza italiana.
I requisiti per poter acquistare la cittadinanza italiana, se lo straniero nasce in Italia, sono:
Se lo straniero è nato in Italia e possiede tali requisiti, può rendere la dichiarazione di elezione di cittadinanza all'ufficiale di Stato civile del Comune di residenza dal 18° anno fino al compimento del 19° anno.
All’Ufficio di Stato Civile, presso lo Sportello Anagrafe Polivalente (piano terra) del Palazzo Comunale, nei seguenti orari:
L'interessato dovrà essere in possesso della seguente documentazione, ai fini della dimostrazione di tali requisiti:
1. passaporto straniero o certificato di cittadinanza;
2. estratto dell'atto di nascita;
3. certificato storico di residenza dalla nascita: la mancata iscrizione anagrafica alla nascita del minore non è pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza, se l'interessato può produrre una documentazione idonea a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso in Italia prima della regolarizzazione anagrafica producendo attestazioni di iscrizioni scolastiche, certificati di vaccinazione, certificati medici, ecc. (circolare Ministero Interno 22/2007)
Attenzione: è permessa l'iscrizione anagrafica tardiva supportata dalla documentazione summenzionata solo se:
a) la nascita sia stata regolarmente denunciata avanti ad un Ufficiale di stato Civile presso un qualunque Comune italiano;
b) almeno uno dei genitori sia stato legalmente residente in Italia al momento della nascita;
4. documento attestante la regolarità del soggiorno sul territorio italiano: se l'interessato non può dimostrare la continuità del permesso di soggiorno, avendo i genitori omesso di farne richiesta, tale condizione non può ritenersi pregiudizievole all'acquisto della cittadinanza, ma possono essere prodotti certificati integrativi quali di iscrizione alla scuola dell'obbligo, attestazioni di vaccinazioni, certificati medici, ecc. (circolare Ministero Interno 22/2007)
Attenzione: la documentazione ad integrazione della dimostrazione della continuità del permesso di soggiorno è sufficiente se sussistono comunque le seguenti condizioni:
a) la nascita sia stata regolarmente denunciata avanti ad un Ufficiale di stato Civile presso un qualunque Comune italiano;
b) almeno uno dei genitori sia stato legalmente residente in Italia al momento della nascita;
c) i genitori devono aver mantenuto la regolarità del soggiorno almeno fino a quando il figlio abbia ottenuto un titolo di soggiorno autonomo;
5. ricevuta di versamento del contributo di € 200.00.
Circa 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza corredata dalla relativa documentazione.
Contributo governativo di € 200.00
Legge n. 94 del 15 luglio 2009 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”
Circolare Ministero dell’Interno n.22 del 07/11/2007
Legge n.91 del 5 febbraio 1992 “Nuove norme sulla cittadinanza”
D.P.R. n.572 del 12 ottobre 1993
Responsabile del procedimento Dott.ssa Silvia Dalla Piazza (Responsabile del Settore Demografico)
e-mail: anagrafe@comune.galliate.no.it
telefono: 0321/800705
Aree Tematiche:
Certificati e documenti