Regione Piemonte
E’ l’attestato di iscrizione anagrafica rilasciato ai cittadini comunitari già iscritti all’anagrafe comunale. Dall'11 aprile 2007, con l'entrata in vigore del D.L.gs 30/07 la disciplina in merito al soggiorno in Italia per i cittadini comunitari è sostanzialmente cambiata. Tale disciplina è stata inoltre estesa ai cittadini dello Spazio Economico Europeo, ovvero della Svizzera, della Repubblica di San Marino, Norvegia, Islanda e Liechtestein. Il cittadino comunitario può liberamente soggiornare in Italia per periodi inferiori ai 3 mesi senza alcuna formalità. Qualora il soggiorno abbia caratteristiche di stabilità nel tempo, (superiore ai 3 mesi), il cittadino comunitario deve richiedere l'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente del comune ove abita dimostrando, oltre a quanto previsto dalla normativa anagrafica, (verifica della dimora abituale nel comune) il possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Legislativo con le modalità meglio specificate in seguito.
Sportello Anagrafe Polivalente, presso i Servizi Demografici (piano terra) del Palazzo Comunale, aperto: orario di apertura al pubblico
Occorre esibire valido documento d’identità.
Le persone che erano già iscritte prima dell’11 aprile 2007 e coloro che provengono da altro Comune e non sono in possesso dell’attestato rilasciato da tale Comune, se richiedono l’attestato, a seconda della loro condizione, devono inoltre presentare la documentazione sotto indicata:
Lavoratori subordinati - i seguenti documenti in relazione ai casi specifici:
ultima busta paga
ricevuta di versamento dei contributi INPS
comunicazione di assunzione al CIP – Centro per l’impiego
ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di lavoro
comunicazione all’INAIL del rapporto di lavoro
contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL
Lavoratori autonomi - uno dei seguenti documenti:
certificato di iscrizione anagrafica alla Camera di Commercio
attestazione di attribuzione di partita IVA
iscrizione all’albo professionale (in caso di libere professioni).
Studenti:
certificazione di iscrizione al corso presso un istituto riconosciuto e durata dello stesso;
polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno o pari alla durata del corso, se inferiore all’anno, che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E121(o E33), E109 o E37).La tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria;
documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche. Questo requisito può essere dichiarato, l’autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. i dati del conto corrente postale e/o bancario). Le risorse economiche possono essere elargite da terzi.
Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell’importo dell’assegno sociale.
Il solo dichiarante deve disporre di una somma pari all’importo annuo dell’assegno sociale; per ogni familiare va aggiunta la metà dell’importo annuo dell’assegno sociale; per il dichiarante con due o più figli a carico di età inferiore a 14 anni si calcola il doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
Religiosi:
dichiarazione del responsabile della comunità religiosa in Italia attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione dell’onere del vitto e dell’alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa in Italia;
dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia di assunzione delle spese sanitarie o, in alternativa, polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E121, E33, E109, E37). La tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria.
Minori non accompagnati:
provvedimento dell’Autorità giudiziaria minorile che dispone l’affidamento o la tutela del minore;
documento d’identità del tutore o affidatario.
Altri:
polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E121, E33, E109, E37). La tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria;
documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche. Questo requisito può essere dichiarato, l’autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. i dati del conto corrente postale e/o bancario). Le risorse economiche possono essere elargite da terzi.
Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell’importo dell’assegno sociale.
Il solo dichiarante deve disporre di una somma pari all’importo annuo dell’assegno sociale; per ogni familiare va aggiunta la metà dell’importo annuo dell’assegno sociale; per il dichiarante con due o più figli a carico di età inferiore a 14 anni si calcola il doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
Familiari (coniuge, discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge; ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge):
documentazione attestante la qualità di familiare (es. atto di matrimonio, atto di nascita con paternità e maternità, ecc.); la documentazione dovrà essere tradotta e se previsto dalla normativa legalizzata o apostillata;
documentazione che attesti che il familiare è a carico del cittadino comunitario solo in caso di discendenti di età superiore ai 21 anni o di ascendenti; la documentazione dovrà essere tradotta e, se previsto dalla normativa, legalizzata o apostillata; la vivenza a carico può essere autocertificata;
In caso il titolare del diritto di soggiorno non sia un lavoratore, il familiare dovrà presentare anche:
polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E121, E33, E109, E37). La tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria;
disponibilità di risorse economiche sufficienti per il nucleo familiare.
Se la richiesta di iscrizione del familiare non è contestuale a quella del titolare, si dovrà presentare anche la documentazione che attesti la regolarità del soggiorno del titolare.
Nota bene: tutta la documentazione deve essere prodotta in originale.
30 giorni.
Sia l’attestato che la domanda sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo vigente, quindi occorre portare n. 2 marche da bollo; il rilascio dell’attestato prevede anche il pagamento dei diritti di segreteria (€ 0,52)
D.Lgs. n. 30/2007 e successive circolari del Ministero dell’Interno.
Responsabile del procedimento Dott.ssa Silvia Dalla Piazza (Responsabile del Settore Demografico)
e-mail: anagrafe@comune.galliate.no.it
telefono: 0321/800702-704
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