Regione Piemonte
L'accesso civico c.d. "generalizzato" per trasparenza è il diritto di chiunque di richiedere, in qualsiasi momento, dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni diversi da quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 (c.d. "Decreto Trasparenza"), presentando apposita istanza senza necessità di motivazione, nella quale, in modo non generico, ma per quanto possibile specifico, sono indicati i dati ed i documenti oggetto della richiesta. L'accesso civico generalizzato è diverso e complementare rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, disciplinato dalla Legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato del soggetto richiedente ed ha lo scopo di consentire a chiunque il controllo sul perseguimento dei fini istituzionali e l'utilizzo delle risorse pubbliche da parte dell'Amministrazione Comunale nonché di promuovere la partecipazione consapevole ed informata al dibattito pubblico, nel rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati, così come indicato dall’art. 5 bis del DLgs. 33/2013 e s.m.i.:
1) per interessi pubblici:
2) per interessi privati;
Ulteriori limiti si incontrano nei casi di Segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge. Se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, è consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.
L'ufficio comunale a cui è indirizzata la richiesta di accesso civico, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata a/r, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso, anche per via telematica. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine previsto per la conclusione del procedimento è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, l'Amministrazione Comunale provvede alla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
L'accesso civico generalizzato si differenzia anche dall'accesso civico semplice, che riguarda documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e per il quale si rinvia all'apposita scheda informativa.
Il modulo dell'istanza, scaricabile dal sito del Comune o disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico negli orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, ai sensi dell'art. 4.8 del Regolamento per l'esercizio dei diritti di accesso civico e accesso generalizzato, può essere presentato, alternativamente, ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico;
in carta libera o per via telematica, mediante una delle seguenti modalità:
- con posta ordinaria o raccomandata R/R indirizzata a: Comune di Galliate - piazza Martiri della Libertà n. 28 – 28066 Galliate. In questo caso, è necessario allegare la fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente;
- con posta elettronica all’indirizzo comune@comune.galliate.no.it, allegando alla mail i file, acquisiti tramite scanner, del modulo compilato e firmato ed una copia della carta di identità del richiedente;
- con Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: comunegalliate@legalmail.it (solo se anche il mittente è provvisto di PEC personale), allegando alla mail il file del modulo compilato e firmato;
- via fax al numero 0321/800725, allegando al modulo compilato e firmato anche una copia di un documento d'identità valido del richiedente.
Tali indicazioni sono conformi a quanto disposto dall’art. 65 del D Lgs n. 82/2005 e dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.
L'ufficio cui è indirizzata l'istanza di accesso civico, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, deve emettere un provvedimento espresso e motivato:
- in caso di accoglimento dell'istanza, entro lo stesso termine di 30 giorni fornisce al richiedente i dati o i documenti richiesti;
- in caso di rifiuto, differimento o limitazione dell'accesso, la motivazione deve far riferimento alla necessità di tutela di un interesse pubblico o privato, tra quelli esplicitamente indicati dall'art. 5 bis dello stesso D. Lgs. n. 33/2013. Quando l'Amministrazione ritenga di dover accogliere la richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione dei controinteressati, comunica loro l'accoglimento e trasmette ai richiedenti i dati o i documenti non prima di 15 giorni dalla data di ricezione da parte dei controinteressati, della stessa comunicazione di accoglimento.
La risposta da parte dell'ufficio destinatario dell'istanza di accesso civico deve pervenire al richiedente ed agli eventuali soggetti controinteressati entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune dell’istanza stessa, fatti salvi gli adempimenti necessari in caso di presenza di controinteressati, come indicato nel precedente paragrafo “Come avviene”.
Richiesta di riesame - Ricorso al difensore civico regionale – Ricorso al tar
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato nel Segretario Generale del Comune, Dott. Agostino Carmeni, il quale decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
La richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può essere presentata con una delle modalità indicate nel precedente paragrafo“Dove andare”.
Contro la decisione dell’ufficio competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e contro il silenzio sulla richiesta di accesso, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte con sede in Torino entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio. Il ricorso deve essere proposto mediante notificazione all’Amministrazione come previsto dall’articolo 116 del D. Lgs. n. 104/2010 e successive modifiche.
Il richiedente può, inoltre, presentare ricorso al difensore civico regionale, alla cui scheda informativa si rinvia per le informazioni specifiche. Il ricorso deve essere notificato anche al Comune di Galliate e sullo stesso il difensore civico regionale si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione; nel caso ritenga illegittimo il diniego o il differimento dell'accesso civico, ne informa il richiedente e lo comunica al Comune di Galliate in quanto Amministrazione competente. Se il diniego o il differimento dell'accesso civico non vengono confermati dal Comune di Galliate entro 30 giorni, l'accesso è consentito ed il Comune deve provvedere a quanto richiesto.
Nel caso in cui il diniego o il differimento dell'accesso siano stati motivati dal Comune per la necessità di tutela degli interessi privati indicati nel precedente paragrafo“Come avviene”, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o il difensore civico regionale provvedono previa richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia nei termini di legge. Sino alla ricezione del parere del Garante e comunque per non più di 10 giorni, resta sospeso il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile o del difensore civico regionale.
Le stesse possibilità di richiesta di riesame o di ricorso sono consentite ai controinteressati, in caso di accoglimento delle istanze di accesso nonostante la loro opposizione.
L'istanza di accesso civico ed il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo sono gratuiti, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
D. lgs. 25/05/2016 N. 97
Regolamento per l'esercizio dei diritti di accesso civico e accesso generalizzato (approvato con Del. C.C. n° 32 del 29.05.2018)
Responsabile del Settore Demografico/URP: Dott. ssa Silvia Dalla Piazza
e-mail: urp@comune.galliate.no.it
tel. 0321/800705.
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: Dott. Agostino Carmeni
e-mail: segretario@comune.galliate.no.it
tel. 0321/800735.
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