Regione Piemonte
Con l’obiettivo di contrastare la desertificazione commerciale dei piccoli centri urbani, l’art. 30-ter del DL 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto crescita), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori ivi previsti, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori dei Comuni con popolazione fino ai 20.000 abitanti.
Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo. Per espressa previsione, i contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal decreto stesso o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Sono ammessi a fruire delle agevolazioni degli esercizi commerciali operanti nei seguenti settori:
- Artigianato
- Turismo
- Fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero
- Commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, c.1, lettere d) ed e), del d.lgs. n. 114/1998 (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita), compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
Sono escluse dalle agevolazioni:
- l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92;
- le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
- le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.
I termini per la richiesta del contributo La norma prevede che gli esercenti interessati possano presentare la richiesta di contributo, al Comune nel quale è situato l’esercizio, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno.
Le modalità di erogazione del contributo I contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente. La norma precisa che possono beneficiare dei contributi i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori previsti che procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare, nei termini sopra richiamati, al comune nel quale è situato l'esercizio la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale. Spetta al responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi la determinazione dell'importo di ciascun contributo, definito in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.
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